Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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gabriele fornasari<br />
Appunti sul sistema sanzionatorio albanese<br />
dalla legge per l’illecito commesso è la reclusione fino a tre anni o altre pene<br />
più lievi, può limitarsi all’applicazione della sola pena accessoria».<br />
Anche in questo caso, il legislatore albanese prende una posizione che ha<br />
alcuni precedenti rilevanti nelle recenti legislazioni penali europee.<br />
In particolare, i nuovi codici penali francese (del 1992) e spagnolo (del<br />
1995) hanno introdotto nei loro sistemi sanzionatori la possibilità per i giudici<br />
di utilizzare determinate pene in origine accessorie caratterizzate essenzialmente<br />
dalla natura interdittiva come alternative alle tradizionali pene principali,<br />
sul presupposto che per la repressione di certi illeciti penali possa essere più<br />
funzionale, in chiave retributiva e soprattutto preventiva, il ricorso a misure<br />
che vietano all’autore attività (per esempio di tipo professionale) piuttosto che<br />
a sanzioni pecuniarie poco effettive o a sanzioni detentive a loro volta poco effettive<br />
(se non realmente eseguite) o sproporzionate rispetto alla gravità del<br />
fatto o alla natura dell’interesse tutelato.<br />
Occorre a questo punto far notare che analogo indirizzo di politica criminale<br />
è stato fatto proprio anche nell’ambito degli ultimi due progetti di riforma<br />
tramite i quali si è cercato, ancora senza esito, di modificare il codice <strong>penale</strong><br />
italiano: tanto nel progetto Grosso (si veda l’art. 49) quanto nel progetto<br />
Nordio (si veda l’art. 54) si è dato infatti spazio, nel quadro di una maggiore<br />
articolazione del sistema sanzionatorio, alla configurazione di pene interdittive<br />
svincolate dalla necessaria natura accessoria; la mia convinzione è che si tratti<br />
di una innovazione interessante, potenzialmente foriera di buoni risultati come<br />
strategia di contrasto nei confronti della criminalità di medio-basso livello, con<br />
particolare riguardo a quella dei colletti bianchi, che non avvertono alcuna deterrenza<br />
di fronte alla prospettiva di pene detentive brevi o medio-brevi, lacui<br />
effettiva e<strong>sec</strong>uzione appare fin dall’inizio altamente improbabile, facendo prefigurare<br />
un facile calcolo di impunità ( 8 ).<br />
Ovviamente, la condizione indispensabile affinché risulti preferibile il ricorso<br />
a questo tipo di sanzioni è che esse sfuggano alla sospensione condizionale<br />
o a meccanismi negoziali di carattere elusivo.<br />
4. Qualche breve notazione, ora, sulle modalità applicative di alcune pene,<br />
in particolare l’ergastolo e la pena pecuniaria.<br />
( 8 ) Per una valutazione (in termini positivi) di queste parti dei due progetti, nell’ambito di<br />
un più ampio ragionamento sulla teleologia della pena, rinvio al mio Intervento, inPavarini (a<br />
cura di), Silete poenologi in munere alieno. Teoria della pena e scienza penalistica, oggi, Bologna,<br />
<strong>2006</strong>, 169.<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
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