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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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gabriele fornasari<br />

Appunti sul sistema sanzionatorio albanese<br />

dalla legge per l’illecito commesso è la reclusione fino a tre anni o altre pene<br />

più lievi, può limitarsi all’applicazione della sola pena accessoria».<br />

Anche in questo caso, il legislatore albanese prende una posizione che ha<br />

alcuni precedenti rilevanti nelle recenti legislazioni penali europee.<br />

In particolare, i nuovi codici penali francese (del 1992) e spagnolo (del<br />

1995) hanno introdotto nei loro sistemi sanzionatori la possibilità per i giudici<br />

di utilizzare determinate pene in origine accessorie caratterizzate essenzialmente<br />

dalla natura interdittiva come alternative alle tradizionali pene principali,<br />

sul presupposto che per la repressione di certi illeciti penali possa essere più<br />

funzionale, in chiave retributiva e soprattutto preventiva, il ricorso a misure<br />

che vietano all’autore attività (per esempio di tipo professionale) piuttosto che<br />

a sanzioni pecuniarie poco effettive o a sanzioni detentive a loro volta poco effettive<br />

(se non realmente eseguite) o sproporzionate rispetto alla gravità del<br />

fatto o alla natura dell’interesse tutelato.<br />

Occorre a questo punto far notare che analogo indirizzo di politica criminale<br />

è stato fatto proprio anche nell’ambito degli ultimi due progetti di riforma<br />

tramite i quali si è cercato, ancora senza esito, di modificare il codice <strong>penale</strong><br />

italiano: tanto nel progetto Grosso (si veda l’art. 49) quanto nel progetto<br />

Nordio (si veda l’art. 54) si è dato infatti spazio, nel quadro di una maggiore<br />

articolazione del sistema sanzionatorio, alla configurazione di pene interdittive<br />

svincolate dalla necessaria natura accessoria; la mia convinzione è che si tratti<br />

di una innovazione interessante, potenzialmente foriera di buoni risultati come<br />

strategia di contrasto nei confronti della criminalità di medio-basso livello, con<br />

particolare riguardo a quella dei colletti bianchi, che non avvertono alcuna deterrenza<br />

di fronte alla prospettiva di pene detentive brevi o medio-brevi, lacui<br />

effettiva e<strong>sec</strong>uzione appare fin dall’inizio altamente improbabile, facendo prefigurare<br />

un facile calcolo di impunità ( 8 ).<br />

Ovviamente, la condizione indispensabile affinché risulti preferibile il ricorso<br />

a questo tipo di sanzioni è che esse sfuggano alla sospensione condizionale<br />

o a meccanismi negoziali di carattere elusivo.<br />

4. Qualche breve notazione, ora, sulle modalità applicative di alcune pene,<br />

in particolare l’ergastolo e la pena pecuniaria.<br />

( 8 ) Per una valutazione (in termini positivi) di queste parti dei due progetti, nell’ambito di<br />

un più ampio ragionamento sulla teleologia della pena, rinvio al mio Intervento, inPavarini (a<br />

cura di), Silete poenologi in munere alieno. Teoria della pena e scienza penalistica, oggi, Bologna,<br />

<strong>2006</strong>, 169.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

241

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