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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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S E Z I O N E samantha chernetich<br />

PENALISTICA Il diritto della madre all’aborto in Francia<br />

348<br />

bordinata alla prova della legalità degli aborti effettuati, ma si è spinta oltre, riconoscendo<br />

a favore delle strutture autorizzate ad effettuare IVG una «presunzione<br />

di conformità del loro operato alle prescrizioni della legge» che, a<br />

priori, legittimerebbe la loro attività.<br />

L’allegata non-conformità dell’art. L 162-15 CSP in riferimento ad alcune<br />

convenzioni internazionali ruota intorno al riconoscimento dell’embrione in<br />

utero quale persona. La prima Convenzione chiamata in causa è quella di Ginevra<br />

del 25 settembre 1926 relativa alla schiavitù, completata da quella del 7<br />

settembre 1956. L’art. 2-b della Convenzione di Ginevra definisce la schiavitù<br />

come «lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi<br />

del diritto di proprietà o alcuni di essi»; mentre l’art. 1 lett. d) della Convenzione<br />

del settembre 1956 definisce «condizione analoga alla schiavitù» le<br />

pratiche in forza delle quali «un bambino o un adolescente minore degli anni<br />

diciotto viene consegnato, dai suoi genitori o da uno di essi ovvero dal suo tutore<br />

a un terzo, dietro pagamento o meno, in vista dello sfruttamento della<br />

persona o del suo lavoro».<br />

I ricorrenti sostengono che l’IVG implica una «cessione» del bambino dalla<br />

madre alla struttura ospedaliera, finalizzata all’eliminazione del medesimo;<br />

ciò determinerebbe un abuso del diritto di proprietà.<br />

La Corte in primo luogo ha rilevato che il Preambolo della Convenzione<br />

del 1956 esclude dal proprio campo di applicazione «les enfants à naître», essendo<br />

la libertà un diritto «que tout être humain acquiert à sa naissance» ( 60 ).<br />

Inoltre, come evidenziato da qualche commentatore ( 61 ), l’argomento dell’abuso<br />

del diritto di proprietà, diritto reale per eccellenza, è destinato a fallire di<br />

fronte all’impossibilità di assimilare il corpo umano ad una cosa.<br />

La <strong>sec</strong>onda Convenzione richiamata dai ricorrenti è quella delle Nazioni<br />

Unite concernente i diritti del bambino, firmata a New York il 26 gennaio<br />

1990, ratificata dalla Francia con la legge n. 90-548 del 2 luglio 1990. I ricorrenti<br />

avevano eccepito un contrasto tra l’art. L 162-15 CSP e l’art. 6-1 della<br />

Convenzione che garantisce il diritto alla vita del bambino, l’art. 8 che sancisce<br />

il diritto al rispetto della vita familiare del bambino e l’art. 9 <strong>sec</strong>ondo cui il<br />

bambino non deve essere separato dai propri genitori contro il suo volere. La<br />

Corte rileva che la Convenzione in esame non si applica «qu’à l’enfant, lequel<br />

( 60 )A.Dorsner-Dolivet, note sous Cass. Crim., 31 janvier 1996, inJuris Class. Pén., 1996,<br />

II, 22713; in giurisprudenza: App. Orleans, 31 janvier 1995, cit.; App. Versailles, 15 dècembre<br />

1995, inedita.<br />

( 61 )S.Prieur, La répression judiciaire du délit d’entrave à l’IVG, inPetites Affiches, 5 novembre<br />

1997, 133.

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