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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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S E Z I O N E gabriele fornasari<br />

PENALISTICA Appunti sul sistema sanzionatorio albanese<br />

238<br />

nel quale è avvenuta la presentazione della traduzione italiana mi inducono a<br />

far precedere le riflessioni che costituiscono specifico oggetto di questo contributo<br />

da alcune considerazioni molto brevi e programmaticamente disorganiche<br />

su altri aspetti che sono stati chiamati in causa e che mi paiono degni di interesse.<br />

2. Si tratta prevalentemente di riferimenti ad istituti di parte generale, o per<br />

meglio dire a supposte lacune della parte generale.<br />

Si è osservato infatti che il codice albanese non regola con alcuna delle sue<br />

disposizioni, né in modo diretto né in modo indiretto, situazioni giuridicamente<br />

rilevanti come il consenso dell’avente diritto, il rapporto di causalità ed il recesso<br />

attivo nell’ambito del delitto tentato.<br />

La mia impressione, però, è che non si tratti né di lacune né di dimenticanze<br />

del legislatore.<br />

E credo di poterlo affermare alla luce delle risultanze di uno sguardo comparatistico<br />

più ampio, non circoscritto al rapporto tra Italia ed Albania.<br />

Prendendo le mosse dal consenso dell’avente diritto, collocato nel nostro<br />

codice tra le cause di giustificazione, va segnalato che nella grande maggioranza<br />

dei codici penali europei esso invece non trova menzione (fanno eccezione,<br />

a quanto mi consta, il codice portoghese, all’art. 38, e quello svedese, al § 7 del<br />

kap. 24), probabilmente in quanto ritenuto, più che causa di giustificazione,<br />

alla stregua di un elemento negativo del fatto, avente attinenza con la tipicità<br />

del fatto stesso e non necessitante di apposita previsione normativa ( 1 ).<br />

Quanto alla causalità, c’è ancor meno da sorprendersi del silenzio del legislatore<br />

albanese: in questo caso, infatti, l’anomalia italiana è tale che non risultano<br />

esempi assimilabili alla complessa rete normativa intessuta con gli artt. 40<br />

e 41 del codice Rocco; anzi, se in qualche modo la disciplina albanese si caratterizza<br />

nel panorama comparatistico è proprio perché, come quella italiana,<br />

quanto meno prende in considerazione la causalità, pur se la tratta in una disposizione<br />

che non detta alcuna regola specifica ma si limita a «segnalare il<br />

problema».<br />

La ragione per cui è diffusissimo l’atteggiamento consistente nell’ignorare,<br />

sul piano normativo, la tematica della causalità, che peraltro in nessun ordinamento<br />

viene ignorata sul piano pratico-applicativo, sta nella convinzione che<br />

( 1 )C’è una vasta teorizzazione in materia; mi limito a rinviare, per l’esperienza tedesca, a<br />

Roxin, Strafrecht AT, Band I, 4 a Aufl., München, <strong>2006</strong>, 539 ss. e, per quella spagnola, a De La<br />

Gandara Vallejo, Consentimiento, bien juridico e imputacion objetiva, Madrid, 1995, passim.

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