Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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marco rebecca<br />
Il giudizio della Corte Suprema U.S.A.<br />
a praticare il suicidio medicalmente assistito che, <strong>sec</strong>ondo l’interpretive rule<br />
non rappresenta un «legittimo scopo medico»: come si ricorderà, la Corte rifiuta<br />
che da questa attribuzione di competenza possa farsi discendere un più<br />
generale potere – ritenuto incompatibile con la ratio e la struttura del CSA – di<br />
vietare intere categorie di attività, in quanto ritenute dal Ministro non compatibili<br />
con un «legittimo scopo medico».<br />
Anche a voler comunque trascurare la circostanza che la necessaria ricorrenza<br />
di uno «scopo medico legittimo» nella prescrizione di controlled substances<br />
non è mai stata contestata dagli stessi resistenti, Scalia ritiene in ogni caso<br />
«inoppugnabile» la conclusione a cui perviene l’interpretive rule, a mente della<br />
quale «la prescrizione, cessione o somministrazione di sostanze controllate a livello<br />
federale ... da parte di un medico ... può rendere la sua registration ... incompatibile<br />
con il pubblico interesse» e pertanto suscettibile di sospensione o<br />
revoca da parte del Ministro della Giustizia. Questa conclusione, infatti, corrisponderebbe<br />
alle attribuzioni operate dal CSA, che conferisce al Ministro il<br />
compito di adottare «regolamenti a discipline riguardanti la registrazione e il<br />
controllo della produzione, distribuzione e dispensa di controlled substances<br />
...»: ciò a maggior ragione, dopo la novella del 1984, «adottata allo scopo preciso<br />
di affrancare il potere discrezionale del Ministro in tema di registration<br />
dalle decisioni delle autorità statali».<br />
Proprio a questa attribuzione di competenza deve ricollegarsi, <strong>sec</strong>ondo<br />
Scalia, la necessità di riconoscere in capo al Ministro della Giustizia un particolare<br />
potere interpretativo: «Nell’indicare quali criteri presiedono all’esercizio<br />
di questa competenza – parametri così chiaramente generici come “pubblico<br />
interesse” e “pubblica salute e sicurezza” –il Congresso implicitamente<br />
(ma inequivocabilmente) ha conferito al Ministro della Giustizia anche il potere<br />
di fornire un’interpretazione di quei medesimi criteri, indipendentemente<br />
dal fatto che sia rintracciabile nella legge una delega espressa». A suffragio di<br />
questa conclusione il giudice richiama il più volte menzionato precedente Chevron:<br />
«Qualche volta, la delega di potere operata dalla legge nei confronti di<br />
un organo amministrativo, in relazione ad una particolare questione, è implicita<br />
piuttosto che esplicita. In tal caso, un giudice non può sostituire la propria<br />
ricostruzione del significato di una disposizione legislativa all’interpretazione<br />
operata dall’organo amministrativo competente». Inoltre, nello specifico ambito<br />
delle registrations il potere interpretativo è attribuito in via esclusiva al Ministro<br />
della Giustizia, senza che alcun ruolo venga riconosciuto al Segretario<br />
alla Salute: tale scelta troverebbe giustificazione nella circostanza che «le decisioni<br />
in tema di registration non implicano esclusivamente, o almeno principalmente,<br />
fattori “medico-scientifici”». Lo stesso giudice non si nasconde come la<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
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