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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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marco rebecca<br />

Il giudizio della Corte Suprema U.S.A.<br />

a praticare il suicidio medicalmente assistito che, <strong>sec</strong>ondo l’interpretive rule<br />

non rappresenta un «legittimo scopo medico»: come si ricorderà, la Corte rifiuta<br />

che da questa attribuzione di competenza possa farsi discendere un più<br />

generale potere – ritenuto incompatibile con la ratio e la struttura del CSA – di<br />

vietare intere categorie di attività, in quanto ritenute dal Ministro non compatibili<br />

con un «legittimo scopo medico».<br />

Anche a voler comunque trascurare la circostanza che la necessaria ricorrenza<br />

di uno «scopo medico legittimo» nella prescrizione di controlled substances<br />

non è mai stata contestata dagli stessi resistenti, Scalia ritiene in ogni caso<br />

«inoppugnabile» la conclusione a cui perviene l’interpretive rule, a mente della<br />

quale «la prescrizione, cessione o somministrazione di sostanze controllate a livello<br />

federale ... da parte di un medico ... può rendere la sua registration ... incompatibile<br />

con il pubblico interesse» e pertanto suscettibile di sospensione o<br />

revoca da parte del Ministro della Giustizia. Questa conclusione, infatti, corrisponderebbe<br />

alle attribuzioni operate dal CSA, che conferisce al Ministro il<br />

compito di adottare «regolamenti a discipline riguardanti la registrazione e il<br />

controllo della produzione, distribuzione e dispensa di controlled substances<br />

...»: ciò a maggior ragione, dopo la novella del 1984, «adottata allo scopo preciso<br />

di affrancare il potere discrezionale del Ministro in tema di registration<br />

dalle decisioni delle autorità statali».<br />

Proprio a questa attribuzione di competenza deve ricollegarsi, <strong>sec</strong>ondo<br />

Scalia, la necessità di riconoscere in capo al Ministro della Giustizia un particolare<br />

potere interpretativo: «Nell’indicare quali criteri presiedono all’esercizio<br />

di questa competenza – parametri così chiaramente generici come “pubblico<br />

interesse” e “pubblica salute e sicurezza” –il Congresso implicitamente<br />

(ma inequivocabilmente) ha conferito al Ministro della Giustizia anche il potere<br />

di fornire un’interpretazione di quei medesimi criteri, indipendentemente<br />

dal fatto che sia rintracciabile nella legge una delega espressa». A suffragio di<br />

questa conclusione il giudice richiama il più volte menzionato precedente Chevron:<br />

«Qualche volta, la delega di potere operata dalla legge nei confronti di<br />

un organo amministrativo, in relazione ad una particolare questione, è implicita<br />

piuttosto che esplicita. In tal caso, un giudice non può sostituire la propria<br />

ricostruzione del significato di una disposizione legislativa all’interpretazione<br />

operata dall’organo amministrativo competente». Inoltre, nello specifico ambito<br />

delle registrations il potere interpretativo è attribuito in via esclusiva al Ministro<br />

della Giustizia, senza che alcun ruolo venga riconosciuto al Segretario<br />

alla Salute: tale scelta troverebbe giustificazione nella circostanza che «le decisioni<br />

in tema di registration non implicano esclusivamente, o almeno principalmente,<br />

fattori “medico-scientifici”». Lo stesso giudice non si nasconde come la<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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