Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
ve presso persone giuridiche priva il condannato della possibilità di esercitare l’ufficio di direttore,<br />
amministratore, appaltatore, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza<br />
della persona giuridica.<br />
L’interdizione dall’esercizio di funzioni direttive presso persone giuridiche consegue ad ogni<br />
condanna per un illecito <strong>penale</strong> e si applica per una durata che va da un mese fino a cinque anni,<br />
quando il condannato ha abusato delle funzioni ed ha operato in contrasto con i doveri inerenti<br />
all’ufficio.<br />
Quando la pena stabilita dal tribunale non è inferiore a cinque anni di reclusione, questo diritto<br />
può essere interdetto per un periodo da cinque a dieci anni.<br />
41. Interdizione da una o più unità amministrative. – L’interdizione dalla permanenza in una<br />
opiù unità amministrative viene applicata dal tribunale per una durata che va da uno fino a cinque<br />
anni, quando si ritiene che la permanenza del condannato in questi luoghi costituisce pericolo<br />
per la sicurezza pubblica.<br />
42. Espulsione dal territorio. – Il tribunale ordina l’espulsione dal territorio della Repubblica<br />
d’Albania nei confronti del cittadino straniero e dell’apolide che commettono un crimine, ove si<br />
ritenga che la loro ulteriore permanenza nel territorio della Repubblica d’Albania non dovrà più<br />
continuare in futuro.<br />
Il provvedimento è revocato dal tribunale, su richiesta del condannato, quando il cittadino<br />
straniero o l’apolide ottengono la cittadinanza albanese.<br />
43. Pubblicazione della sentenza. – Il tribunale stabilisce la pubblicazione della sentenza,<br />
quando ritiene che la conoscenza del suo contenuto è di apprezzabile interesse per le persone<br />
giuridiche o fisiche.<br />
La pubblicazione della sentenza obbliga il condannato a pubblicarla a sue spese, in uno o<br />
più giornali, o stazioni radiotelevisive, per intero o in parte, <strong>sec</strong>ondo le disposizioni del tribunale.<br />
Il tribunale stabilisce la data della pubblicazione e la sua durata.<br />
Gli organi della stampa e della radiotelevisione sono obbligati ad effettuare la pubblicazione<br />
della sentenza inviata ad essi dal tribunale.<br />
La pubblicazione della sentenza non va disposta, quando si rischia di diffondere un segreto<br />
di Stato, si lede la vita privata delle persone o si offende la morale sociale.<br />
44. Modalità di e<strong>sec</strong>uzione delle pene accessorie. – Quando il tribunale applica, assieme alla<br />
pena detentiva, una o più delle pene accessorie elencate nell’articolo 30 del presente codice, la<br />
loro e<strong>sec</strong>uzione inizia assieme all’espiazione della pena principale.<br />
L’e<strong>sec</strong>uzione per i numeri 1, 3, 5, 6, 7e8dell’articolo 30 inizia dopo l’espiazione della pena<br />
detentiva. Il condannato non può esercitare i diritti limitati dalle pene accessorie durante il tempo<br />
necessario per l’espiazione della pena detentiva.<br />
45. Applicazione della legge <strong>penale</strong> nei confronti delle persone giuridiche ( 14 ). – Le persone<br />
( 14 ) Articolo abrogato dall’art. 4 l. 24 gennaio 2001 n. 8733 e poi aggiunto dall’art.7l.16<br />
settembre 2004 n. 9275.<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
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