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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

ve presso persone giuridiche priva il condannato della possibilità di esercitare l’ufficio di direttore,<br />

amministratore, appaltatore, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza<br />

della persona giuridica.<br />

L’interdizione dall’esercizio di funzioni direttive presso persone giuridiche consegue ad ogni<br />

condanna per un illecito <strong>penale</strong> e si applica per una durata che va da un mese fino a cinque anni,<br />

quando il condannato ha abusato delle funzioni ed ha operato in contrasto con i doveri inerenti<br />

all’ufficio.<br />

Quando la pena stabilita dal tribunale non è inferiore a cinque anni di reclusione, questo diritto<br />

può essere interdetto per un periodo da cinque a dieci anni.<br />

41. Interdizione da una o più unità amministrative. – L’interdizione dalla permanenza in una<br />

opiù unità amministrative viene applicata dal tribunale per una durata che va da uno fino a cinque<br />

anni, quando si ritiene che la permanenza del condannato in questi luoghi costituisce pericolo<br />

per la sicurezza pubblica.<br />

42. Espulsione dal territorio. – Il tribunale ordina l’espulsione dal territorio della Repubblica<br />

d’Albania nei confronti del cittadino straniero e dell’apolide che commettono un crimine, ove si<br />

ritenga che la loro ulteriore permanenza nel territorio della Repubblica d’Albania non dovrà più<br />

continuare in futuro.<br />

Il provvedimento è revocato dal tribunale, su richiesta del condannato, quando il cittadino<br />

straniero o l’apolide ottengono la cittadinanza albanese.<br />

43. Pubblicazione della sentenza. – Il tribunale stabilisce la pubblicazione della sentenza,<br />

quando ritiene che la conoscenza del suo contenuto è di apprezzabile interesse per le persone<br />

giuridiche o fisiche.<br />

La pubblicazione della sentenza obbliga il condannato a pubblicarla a sue spese, in uno o<br />

più giornali, o stazioni radiotelevisive, per intero o in parte, <strong>sec</strong>ondo le disposizioni del tribunale.<br />

Il tribunale stabilisce la data della pubblicazione e la sua durata.<br />

Gli organi della stampa e della radiotelevisione sono obbligati ad effettuare la pubblicazione<br />

della sentenza inviata ad essi dal tribunale.<br />

La pubblicazione della sentenza non va disposta, quando si rischia di diffondere un segreto<br />

di Stato, si lede la vita privata delle persone o si offende la morale sociale.<br />

44. Modalità di e<strong>sec</strong>uzione delle pene accessorie. – Quando il tribunale applica, assieme alla<br />

pena detentiva, una o più delle pene accessorie elencate nell’articolo 30 del presente codice, la<br />

loro e<strong>sec</strong>uzione inizia assieme all’espiazione della pena principale.<br />

L’e<strong>sec</strong>uzione per i numeri 1, 3, 5, 6, 7e8dell’articolo 30 inizia dopo l’espiazione della pena<br />

detentiva. Il condannato non può esercitare i diritti limitati dalle pene accessorie durante il tempo<br />

necessario per l’espiazione della pena detentiva.<br />

45. Applicazione della legge <strong>penale</strong> nei confronti delle persone giuridiche ( 14 ). – Le persone<br />

( 14 ) Articolo abrogato dall’art. 4 l. 24 gennaio 2001 n. 8733 e poi aggiunto dall’art.7l.16<br />

settembre 2004 n. 9275.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

275

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