Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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marilda bertoli<br />
Tra fedeltà al testo ed efficace resa linguistica<br />
Nel tradurre, una particolare attenzione è stata prestata al problema della<br />
polisemia, per cui ad una parola corrispondono più significati. Nel diritto <strong>penale</strong><br />
albanese i termini ambigui sono una costante e pongono l’interprete di<br />
fronte a scelte sofferte e piuttosto delicate. Non sempre si realizza, infatti, la situazione<br />
ottimale per cui ad una parola albanese corrisponde una ed una sola<br />
parola italiana.<br />
Ad esempio, il termine «pena» può assumere un diverso significato giuridico,<br />
ovvero «condanna». Ai sensi dell’art. 52, in presenza di determinate circostanze,<br />
il tribunale può esentare il minore dall’applicazione della pena. È ovvio<br />
che questa polisemia risulta alquanto insidiosa dato che le conseguenze giuridiche<br />
sono diverse a <strong>sec</strong>onda del significato attribuito al termine: infatti, un<br />
conto è escludere il minore ( 2 ) dall’applicazione della pena, un conto è escluderlo<br />
dalla condanna. L’espressione «condanna» ritorna, invece, nell’art. 3<br />
par. 3, norma chiaramente ispirata al nostro codice, <strong>sec</strong>ondo la quale, alla luce<br />
del principio di retroattività della legge <strong>penale</strong> abrogatrice, l’e<strong>sec</strong>uzione della<br />
condanna non può iniziare e, nell’ipotesi in cui abbia già avuto inizio, deve<br />
cessare.<br />
Oltre alle ipotesi sopra menzionate, si possono richiamare anche altri esempi<br />
di termini polisemici: avremmo potuto usare le parole «fatto», «illecito» o<br />
«atto» indifferentemente, come sinonimi, ovvero nel rispettivo significato di<br />
avvenimento concreto corrispondente all’ipotesi normativa astratta e di situazione-tipo<br />
oggetto di previsione normativa, per alludere ai presupposti necessari<br />
a produrre le conseguenze giuridiche. Tra le varie opzioni abbiamo scelto<br />
il termine «fatto», in quanto implica una nozione neutra e più ampia, in grado<br />
di soddisfare una resa linguistica migliore della specifica categoria penalistica<br />
di «fatto tipico illecito».<br />
Ancora, come si coglie dalla lettura delle norme inserite nel capo II, dedicato<br />
alla responsabilità <strong>penale</strong>, la disciplina della colpevolezza è delineata <strong>sec</strong>ondo<br />
linee in parte coincidenti con quelle del nostro codice. Il dolo è previsto<br />
anche nella forma eventuale, enunciato in termini di accettazione del rischio<br />
(art. 15), mentre la colpa viene integrata in caso di eccessiva fiducia in se<br />
stessi (colpa cosciente) e di negligenza (colpa cosciente).<br />
Sul medesimo piano problematico della polisemia si collocano anche le<br />
questioni interpretative inerenti alla nozione di soggetto passivo dell’illecito<br />
( 2 ) Troviamo una soluzione identica anche nell’art. 28, ove il tribunale, in presenza di determinate<br />
condizioni, può escludere dalla pena il partecipe pentito della banda armata. Sul punto<br />
cfr. anche l’art. 284/b <strong>sec</strong>ondo il quale, in presenza di ipotesi particolari, il tribunale può escludere<br />
dalla pena colui che offre la propria collaborazione nella scoperta dei crimini.<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
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