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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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marilda bertoli<br />

Tra fedeltà al testo ed efficace resa linguistica<br />

Nel tradurre, una particolare attenzione è stata prestata al problema della<br />

polisemia, per cui ad una parola corrispondono più significati. Nel diritto <strong>penale</strong><br />

albanese i termini ambigui sono una costante e pongono l’interprete di<br />

fronte a scelte sofferte e piuttosto delicate. Non sempre si realizza, infatti, la situazione<br />

ottimale per cui ad una parola albanese corrisponde una ed una sola<br />

parola italiana.<br />

Ad esempio, il termine «pena» può assumere un diverso significato giuridico,<br />

ovvero «condanna». Ai sensi dell’art. 52, in presenza di determinate circostanze,<br />

il tribunale può esentare il minore dall’applicazione della pena. È ovvio<br />

che questa polisemia risulta alquanto insidiosa dato che le conseguenze giuridiche<br />

sono diverse a <strong>sec</strong>onda del significato attribuito al termine: infatti, un<br />

conto è escludere il minore ( 2 ) dall’applicazione della pena, un conto è escluderlo<br />

dalla condanna. L’espressione «condanna» ritorna, invece, nell’art. 3<br />

par. 3, norma chiaramente ispirata al nostro codice, <strong>sec</strong>ondo la quale, alla luce<br />

del principio di retroattività della legge <strong>penale</strong> abrogatrice, l’e<strong>sec</strong>uzione della<br />

condanna non può iniziare e, nell’ipotesi in cui abbia già avuto inizio, deve<br />

cessare.<br />

Oltre alle ipotesi sopra menzionate, si possono richiamare anche altri esempi<br />

di termini polisemici: avremmo potuto usare le parole «fatto», «illecito» o<br />

«atto» indifferentemente, come sinonimi, ovvero nel rispettivo significato di<br />

avvenimento concreto corrispondente all’ipotesi normativa astratta e di situazione-tipo<br />

oggetto di previsione normativa, per alludere ai presupposti necessari<br />

a produrre le conseguenze giuridiche. Tra le varie opzioni abbiamo scelto<br />

il termine «fatto», in quanto implica una nozione neutra e più ampia, in grado<br />

di soddisfare una resa linguistica migliore della specifica categoria penalistica<br />

di «fatto tipico illecito».<br />

Ancora, come si coglie dalla lettura delle norme inserite nel capo II, dedicato<br />

alla responsabilità <strong>penale</strong>, la disciplina della colpevolezza è delineata <strong>sec</strong>ondo<br />

linee in parte coincidenti con quelle del nostro codice. Il dolo è previsto<br />

anche nella forma eventuale, enunciato in termini di accettazione del rischio<br />

(art. 15), mentre la colpa viene integrata in caso di eccessiva fiducia in se<br />

stessi (colpa cosciente) e di negligenza (colpa cosciente).<br />

Sul medesimo piano problematico della polisemia si collocano anche le<br />

questioni interpretative inerenti alla nozione di soggetto passivo dell’illecito<br />

( 2 ) Troviamo una soluzione identica anche nell’art. 28, ove il tribunale, in presenza di determinate<br />

condizioni, può escludere dalla pena il partecipe pentito della banda armata. Sul punto<br />

cfr. anche l’art. 284/b <strong>sec</strong>ondo il quale, in presenza di ipotesi particolari, il tribunale può escludere<br />

dalla pena colui che offre la propria collaborazione nella scoperta dei crimini.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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