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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

dalla rinuncia. In questa vicenda esso (qualora effettivamente riscontrabile)<br />

rinviene la propria fattispecie.<br />

Rinunzia al credito e remissione del debito, benché conducano al medesimo<br />

risultato complessivo, vi approdano mercé effetti diretti del tutto distinti:<br />

di atto parzialmente gratuito, in particolare considerando l’attribuzione patrimoniale affetta<br />

da notevole sproporzione atto a titolo gratuito per la sola eccedenza.<br />

Altro argomento a supporto della tesi sarebbe da individuare nell’art. 1923 cod. civ. il<br />

quale, consentendo, nel caso di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, la revoca dei premi<br />

pagati dal soggetto di poi fallito, confermerebbe che la gratuità dell’atto va considerata ex<br />

parte solventis, tenuto conto che il premio rappresenta per l’assicuratore il corrispettivo a<br />

fronte del rischio assunto.<br />

La soluzione del problema offerta da attenti studiosi è quella di scegliere tra la tutela di<br />

interessi ugualmente meritevoli di tutela, quello dei creditori del fallito alla reintegrazione della<br />

garanzia patrimoniale e quello dell’accipiens a trattenere il corrispettivo della prestazione da<br />

lui eseguita o comunque dovuta, tenendo conto che, mentre nel caso di atto a titolo oneroso<br />

sia l’interesse dei creditori che quello del terzo beneficiario sono ugualmente meritevoli di<br />

tutela (a fronte dell’esigenza del creditore di ripristinare la garanzia patrimoniale per il soddisfacimento<br />

del proprio credito sta la circostanza che anche il beneficiario è creditore della<br />

prestazione ricevuta e che, a fronte di tale prestazione, egli ha sopportato un corrispondente<br />

sacrificio patrimoniale), nel caso dell’atto gratuito l’equivalenza degli interessi non sussiste e,<br />

quindi, la tutela del terzo beneficiario è posposta a quella dei creditori. In particolare, se gli<br />

interessi sono ugualmente tutelabili, soltanto il particolare atteggiamento soggettivo del terzo<br />

beneficiario (la partecipazione alla frode e, nel fallimento, la consapevolezza dello stato d’insolvenza<br />

del fallito) consentirebbe di risolvere il conflitto a favore dei creditori. Ciò, secondo<br />

l’autore, presuppone però che la valutazione della gratuità dell’atto si fondi sulla posizione<br />

del terzo beneficiario. Diversamente, ove si considerasse la gratuità ex parte debitoris, si consentirebbe<br />

infatti la revoca di un atto, il pagamento del debito del terzo, che è invece a titolo<br />

oneroso per il creditore che lo riceve. Tuttavia, sacrificare l’interesse del terzo beneficiario a<br />

quello dei creditori del solvens avrebbe senso se il terzo avesse avuto soltanto un vantaggio<br />

patrimoniale a fronte del danno patito dai creditori, ma non anche allorquando il terzo abbia<br />

a sua volta posto in essere una prestazione nei confronti di altri. D’altra parte, conclude l’autore,<br />

ciò non significherebbe escludere ogni possibilità di revoca dell’atto, che sarebbe semmai<br />

subordinata alle condizioni previste per gli atti onerosi.<br />

È evidente che la tesi prospettata prende le mosse dalla disciplina della revocatoria ordinaria,<br />

rendendola, sotto l’aspetto esaminato, estensibile alla revocatoria fallimentare.<br />

I sostenitori della contraria tesi affermano, invece, che, poiché la revocatoria ha finalità<br />

recuperatorie, la gratuità dell’atto va valutata guardando alla posizione del solvens.<br />

In realtà, entrambi gli orientamenti sembrano partire da un assioma per farne discendere<br />

conseguenze, a loro dire, inevitabili. In particolare, mentre la tesi che propugna di valutare<br />

l’atto ex latere accipientis ritiene che l’azione revocatoria ordinaria e quella fallimentare si fondino<br />

sul medesimo presupposto, quella che considera l’atto ex latere solventis trae tale convinzione<br />

dalla finalità recuperatoria propria della revocatoria fallimentare (che consentirebbe<br />

di riconoscere prevalenza all’interesse finalizzato alla ricostruzione del patrimonio del fallito).<br />

Avverso la prima teoria vanno formulati due rilievi critici. In primo luogo, si confonde la<br />

premessa con la conclusione nel momento in cui si sostiene che nel caso di equivalenza degli<br />

interessi in gioco si debba valutare la gratuità dell’atto sulla base della posizione del terzo be-

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