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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

merciale, rientrante in una delle cinque categorie indicate dall’art. 2195<br />

cod. civ., restano esclusi sia l’imprenditore agricolo che quello artigiano.<br />

Ed è stato fin troppo chiaro per tutti noi che l’artigiano, come tale escluso<br />

dalla soggezione alle procedure concorsuali, sia in quanto non imprenditore<br />

commerciale sia in quanto piccolo imprenditore, poteva dirsi tale solo<br />

quando ricorrevano i requisiti di cui all’art. 2083 cod. civ., e cioè quello della<br />

prevalenza del lavoro proprio e dei componenti della famiglia e, quindi,<br />

quando il prodotto portava, per così dire, l’impronta di colui che l’aveva<br />

creato.<br />

Considerazioni analoghe valgono anche per l’imprenditore agricolo. Il<br />

legislatore del 1942 ha fatto riferimento al criterio formale di stabilire quali<br />

attività devono considerarsi agricole ed attribuiscono la qualifica di imprenditore<br />

agricolo e cioè quelle dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,<br />

all’allevamento del bestiame ed attività connesse. L’imprenditore agricolo<br />

assume questa qualifica quando dalla coltivazione del fondo ed in genere<br />

dall’esercizio delle attività connesse all’agricoltura forma un organismo<br />

produttivo, mirante alla produzione di quel guadagno che, da un punto di<br />

vista economico, è proprio dell’imprenditore.<br />

Per quanto riguarda, inoltre, le società, la legge fallim. ha ritenuto assoggettabili<br />

alle procedure concorsuali soltanto quelle commerciali, aventi<br />

cioè per oggetto statutario una delle attività indicate dall’art. 2195 cod. civ.<br />

Una delle maggiori certezze che avevamo era che la società èun contratto<br />

con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per lo svolgimento<br />

in comune di una attività economica allo scopo di dividere gli utili<br />

fra i soci stessi. E da questa certezza abbiamo in passato costruito le nostre<br />

categorie.<br />

Al massimo ci siamo chiesti se era configurabile una società quando si<br />

trattava di svolgere un solo affare e, quindi, se era assoggettabile al fallimento<br />

una società occasionale. Ma di certo, ritenevamo, non può essere considerata<br />

una vera e propria società, ad esempio, una società fra professionisti,<br />

perché costoro per definizione non svolgono una attività di natura economica,<br />

ma offrono soltanto la loro prestazione professionale.<br />

Siccome, poi, la società si propone lo scopo di dividere gli utili fra i soci,<br />

certamente non si potevano considerare come società e trattare sul piano<br />

giuridico in quanto tali, le società di calcio, la cui struttura nel 1968 la Federazione<br />

nazionale del gioco del calcio ha imposto a tutti i sodalizi sportivi<br />

di serie A e di serie B. Si trattava, era la unanime conclusione, non di società<br />

ma di mere associazioni, che possono certamente essere soggette alla disciplina<br />

concorsuale perché svolgono un’attività di natura economica, ma soltanto<br />

come associazioni non riconosciute, con gli effetti che in tali casi ne<br />

possono derivare e non con quelli particolari che derivano dal fallimento<br />

di una società.<br />

Pacifica, poi, era la distinzione fra società di capitali e società di perso-

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