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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 275<br />

La prima norma lo fa individuando un criterio quantitativo; la seconda<br />

con una clausola generale, che sembra lasciare al giudice una maggiore discrezionalità.<br />

A tale ultimo riguardo, però, si deve considerare che il concetto<br />

di «giustizia», utilizzato dal comma 3 dell’art. 67, non è generico ed<br />

astratto, ma va adattato alle specifiche esigenze della materia, nonché alle<br />

indicazioni date dal legislatore per concretizzarlo.<br />

Non può sfuggire l’importanza di questi rilievi: se condivisi, fanno apparire<br />

addirittura marginale il problema di stabilire se il criterio quantitativo,<br />

imposto dal comma 1 per valutare la sproporzione tra le prestazioni ai<br />

fini della revocatoria «aggravata», possa essere utilizzato – in via analogica o<br />

per il tramite di una semplice interpretazione estensiva – anche ai fini dell’esenzione<br />

prevista dal comma 3.<br />

A mio avviso, la risposta potrebbe essere affermativa. Ma è evidente che<br />

– anche a ritenere inutilizzabili i sopra ricordati strumenti dell’applicazione<br />

analogica e dell’interpretazione estensiva – resterebbe comunque un vincolo<br />

di coerenza sistematica, in base al quale il giudice, pur dichiarandosi libero<br />

dal «criterio del quarto», non potrebbe comunque dimenticare l’affinità<br />

dei problemi, con la conseguenza di non potersi accontentare – nel valutare<br />

se il corrispettivo pagato dall’acquirente dell’immobile è giusto – di un<br />

qualsivoglia scostamento dal prezzo minimo di mercato, ma di dover pretendere<br />

uno scostamento significativo da quella soglia, in modo da rispettare<br />

(anche se non lo condivide) lo spirito della riforma.<br />

7.4. La ripartizione dell’onere della prova. – Vale la pena di richiamare,<br />

infine, l’attenzione su un ultimo problema, di una qualche importanza in<br />

sede applicativa. Non si può trascurare, infatti, che l’onere probatorio, nelle<br />

due fattispecie messe a confronto, è invertito, giacché: nell’ipotesi di revocatoria<br />

«aggravata», prevista dal comma 1 dell’art. 67, tocca al curatore dimostrare<br />

che la sproporzione tra le prestazioni superava il quarto; mentre,<br />

nell’ipotesi d’esenzione dalla revoca, di cui stiamo parlando, tocca all’acquirente<br />

dimostrare d’aver pagato il giusto prezzo.<br />

La differenza potrebbe sembrare di poco conto, dal punto di vista concettuale.<br />

Sul piano pratico, però, potrebbe capitare che l’acquirente faccia<br />

riferimento alla vendita di un altro immobile (di analoghe caratteristiche per<br />

allocazione, finiture, stato di conservazione e così via dicendo), pretendendo<br />

d’applicare il criterio del quarto, senza specificare se il prezzo preso a<br />

confronto si collocava nella media, o doveva considerarsi già come il frutto<br />

di «un buon affare».<br />

Se i rilievi svolti nei precedenti paragrafi vengono condivisi, si deve ritenere<br />

che incombe sull’acquirente dimostrare – se del caso con una perizia<br />

– che il prezzo di riferimento, dal quale dedurre l’accennata percentuale, è<br />

quello medio, non quello minimo praticato sul mercato.<br />

Naturalmente, anche in questa seconda prospettiva il margine d’irrile-

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