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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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484<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

«Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo<br />

delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea<br />

per il conseguimento delle finalitàdel concordato.».<br />

Nota all’art. 123:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 136 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 136 (Esecuzione del concordato). – Dopo la omologazione del concordato il giudice<br />

delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le<br />

modalità stabilite nel decreto di omologazione.<br />

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei<br />

modi stabiliti dal giudice delegato.<br />

Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo<br />

delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea<br />

per il conseguimento delle finalità del concordato.<br />

Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’art. 17. Le spese sono a carico del<br />

debitore.».<br />

Art. 124.<br />

Sostituzione dell’articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 137 (Risoluzione del concordato). – Se le garanzie promesse non vengono costituite<br />

in conformità del concordato o se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi<br />

derivanti dal concordato e dal decreto di omologazione, il curatore e il comitato dei creditori<br />

devono riferirne al tribunale. Questo procede a norma dell’articolo 26 sesto, settimo e ottavo<br />

comma. Al procedimento partecipa anche l’eventuale garante. Nello stesso modo provvede il<br />

tribunale su ricorso di uno o più creditori o anche d’ufficio.<br />

Il decreto che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente<br />

esecutivo.<br />

Il decreto è reclamabile ai sensi dell’articolo 131.<br />

Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato<br />

per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.<br />

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato<br />

sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.<br />

Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai<br />

sensi dell’articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.».<br />

Art. 125.<br />

Modifiche all’articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) al comma 1, le parole: «Nessun’altra azione di nullità èammessa» sono sostituite dalle<br />

seguenti: «Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell’articolo<br />

137.»;<br />

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:<br />

«Il decreto che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente<br />

esecutivo. Esso è reclamabile ai sensi dell’articolo 131.»;<br />

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:<br />

«Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del<br />

dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento<br />

previsto nel concordato.».

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