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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 345<br />

progetti di riforma della legge fallim. a ricomprendere tali imprenditori fra i<br />

soggetti passivi delle procedure concorsuali.<br />

Quanto alle società, la recente riforma del diritto societario ha inciso in<br />

maniera determinante sulla disciplina giuridica delle società a responsabilità<br />

limitata.<br />

Non è che in passato siano mancati i segni di uno scricchiolio in quella<br />

costruzione della quale ho fatto cenno.<br />

Quando in Italia si tentava di infrangere lo schermo della personalità<br />

giuridica, per estendere il fallimento a soci unici o tiranni, in molti hanno<br />

pensato bene di andare a costituire una società unipersonale in altri paesi<br />

europei le cui legislazioni lo consentivano, per poi aprire una sede secondaria<br />

in Italia ed operare in violazione delle norme che volevano estendere loro<br />

il fallimento sociale, con danno per i creditori i quali vedevano venire<br />

meno ogni garanzia per i crediti inevasi.<br />

Per ovviare alle sostanziali diversità fra i vari ordinamenti giuridici europei<br />

ed uniformare la relativa disciplina e per promuovere «la creazione<br />

o la prosecuzione in forma societaria di piccole e medie imprese con unico<br />

titolare, ossia incoraggiare gli imprenditori individuali ad assumere il rischio<br />

di creare imprese in forma societaria», è stata emanata la XII Direttiva<br />

CEE, n. 88/667, in tema di società a responsabilità limitata con unico socio.<br />

Il legislatore italiano, con il d. lgs. 3 marzo 1993, n. 88, ha previsto la<br />

costituzione di una società da parte di un unico socio, limitando tale innovazione<br />

alla società a responsabilità limitata.<br />

La nuova disciplina supera il principio prima basilare del nostro ordinamento<br />

giuridico, secondo cui la società poteva costituirsi soltanto mediante<br />

contratto, con la partecipazione di due o più persone, prevedendo la costituzione<br />

della società a responsabilità limitata mediante atto unilaterale di un<br />

unico socio fondatore. Oggi il contratto di società èsoltanto una delle modalità<br />

attraverso le quali può essere costituita una società.<br />

La recente riforma del diritto societario, attuata con il d. lgs. n. 6 del<br />

2003, ha previsto che anche la società per azioni può essere costituita, oltre<br />

che per contratto, mediante atto unilaterale. Anche l’unico socio fondatore<br />

della società per azioni unipersonale, alle condizioni sopra indicate risponde<br />

illimitatamente dei debiti sociali, in caso di insolvenza della società.<br />

Il legislatore del 1993 non ha mutato la natura ed i contenuti della responsabilità<br />

illimitata dell’unico quotista, che conserva il suo carattere sussidiario,<br />

in quanto sorge solo in caso di insolvenza della società e si configura<br />

come una sorta di fideiussione ex lege del socio stesso.<br />

In definitiva, anche il socio di società a responsabilità limitata unipersonale,<br />

in via eccezionale illimitatamente responsabile dei debiti della società<br />

in stato di insolvenza, non può essere soggetto alla dichiarazione di fallimento<br />

in via di estensione di quello sociale.<br />

Mentre tanti chiedevano al legislatore di infrangere il velo della per-

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