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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 315<br />

pure ipotizzato la sua accettazione, sostenendo, comunque, che il risultato<br />

non sarebbe mutato: non poteva ritenersi certa la volontà di vendere in<br />

quanto era incerta la volontà di acquistare, rimessa al terzo.<br />

L’osservazione non è corretta in quanto quella che viene in rilievo nell’ambito<br />

della prelazione è la volontà del venditore e non quella dell’acquirente.<br />

La denuntiatio va, quindi, fatta fin dal momento in cui il primo si determini<br />

alla vendita e non nel momento in cui il terzo si determini, eventualmente,<br />

all’acquisto.<br />

Tra l’altro, e l’osservazione è assorbente, qualora il terzo eserciti l’opzione,<br />

il contratto si conclude automaticamente. Il posticipare la denuntiatio,<br />

come vorrebbero i reclamanti, a tale momento equivale a svuotare di contenuto<br />

la norma sulla prelazione in quanto, come si è detto, nell’istante in<br />

cui dovrebbe essere effettuata la denuntiatio in ottemperanza alla stessa,<br />

questa è già violata.<br />

I reclamanti hanno ulteriormente argomentato sostenendo che, anche<br />

data per ammessa l’accettazione della proposta di opzione, in ogni caso<br />

non vi sarebbe volontà traslativa essendo il contratto sottoposto a condizioni<br />

(nella specie il mancato rinnovo del patto parasociale e la rimozione dallo<br />

statuto della clausola di prelazione).<br />

Le parti hanno discusso se tali condizioni risultassero provate e su chi<br />

cadesse l’onere della prova nonché se si trattasse di vere e proprie condizioni<br />

o non, piuttosto, di termine (e ciò sia perché alcuni dei reclamanti, nel<br />

fare riferimento alla proposta, avevano affermato che la stessa, nelle sue linee<br />

generali, ripeteva lo schema di quelle effettuate, in precedenza da Edizione<br />

Holding s.p.a. nelle quali il dato della modifica statutaria era riferito<br />

in termini temporali, sia perché la modifica statutaria poteva considerarsi<br />

evento certo stante la maggioranza che detenevano i reclamanti).<br />

Il collegio ritiene ogni indagine sul punto, da un lato, improduttiva (come<br />

già sièdetto, non conoscendo esattamente i termini della vicenda contrattuale,<br />

si ragionerebbe – come fanno le parti – su ipotesi) e, dall’altro,<br />

superflua (per quel che interessa la presente causa l’esistenza di tali elementi<br />

accessori non sposta il ragionamento).<br />

È pacifica interpretazione, infatti, che un contratto sottoposto a termine<br />

o a condizione sia un contratto perfetto, anche se ne è posticipata l’efficacia.<br />

In ogni caso, per ritenere violato il patto di prelazione, non occorre la<br />

certezza della vicenda traslativa, ma è sufficiente la definitiva volontà di<br />

vendere: e questa esiste pur in presenza di termine o di condizione.<br />

Né si può introdurre, attraverso la condizione, come fanno i reclamanti,<br />

un profilo di intuitus personae: finché vièla clausola di prelazione il socio<br />

non è intenzionato a vendere e, ove essa non vi sia più e il socio possa scegliere<br />

l’acquirente da esso prescelto in base all’intuitus personae, solo allora<br />

vi è l’intenzione di vendere.<br />

Osserva il collegio che quando esiste una clausola di prelazione non esi-

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