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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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356<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Per quanto riguarda i presupposti soggettivi delle procedure concorsuali,<br />

l’art. 1, 1º comma, legge fallim., modificato, conferma che sono soggetti<br />

alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori<br />

che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli<br />

imprenditori.<br />

Continuano, quindi, a non essere soggetti alle procedure concorsuali gli<br />

imprenditori agricoli e gli artigiani, anche se superano le piccole dimensioni<br />

nel senso sopra chiarito.<br />

Il legislatore, in sostanza, ha adottato una soluzione che non affronta e<br />

non risolve in senso positivo le argomentazioni, sopra esaminate, che hanno<br />

indotto la dottrina costante ad auspicare l’estensione della disciplina concorsuale<br />

anche a queste categorie di imprenditori.<br />

Correttamente, inoltre, il legislatore della riforma ha abrogato la disposizione<br />

dell’art. 1, 2º comma, ultima parte, legge fallim., secondo cui in nessun<br />

caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali. Anche<br />

per le società, quindi, occorre accertare se ricorrono i nuovi requisiti<br />

previsti per l’individuazione della figura del piccolo imprenditore.<br />

I criteri per identificare il piccolo imprenditore consistono nell’investimento<br />

nell’azienda di un capitale non superiore ad almeno 300.000,00 euro<br />

o, alternativamente, nella realizzazione, in qualunque modo risulti, di ricavi<br />

lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall’inizio dell’attività sedi<br />

durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad<br />

euro 200.000,00.<br />

Questi criteri sono applicabili per tutti gli imprenditori che esercitano<br />

un’attività commerciale, in forma individuale o collettiva.<br />

Per quanto concerne i limiti di tempo entro i quali è possibile la dichiarazione<br />

di fallimento della società, la nuova disposizione dell’art. 10 legge<br />

fallim. prevede che gli imprenditori individuali o collettivi possono essere<br />

dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese,<br />

se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno<br />

successivo. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli<br />

imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà di dimostrare il momento dell’effettiva<br />

cessazione dell’attività da cui decorre il termine del primo comma.<br />

In sostanza, la disciplina è stata adeguata alla pronuncia di incostituzionalità<br />

della disposizione dell’art. 10 legge fallim., nella parte in cui non prevedeva<br />

che la società commerciale non potesse essere dichiarata fallita decorso<br />

un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.<br />

Per le società non iscritte e, quindi, per le società di fatto o irregolari,<br />

non è previsto alcun limite di tempo entro il quale è possibile la dichiarazione<br />

di fallimento. La soluzione è esatta perché la mancata iscrizione nel<br />

registro delle imprese dipende da una scelta dei soci, per cui l’impossibilità<br />

di usufruire del termine annuale dipende dalla loro volontà, mentre la legge

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