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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 271<br />

limiti posti dalla legge alla prova della simulazione relativa di prezzo nei<br />

confronti della curatela sono assai meno stringenti, di quanto solitamente<br />

non si creda.<br />

In quel lavoro ho cercato di spiegare, infatti, che il contenuto dell’accordo<br />

simulatorio deve essere provato per vie documentali, non già perché occorre<br />

rispettare un’esigenza di forma, prevista dalla legge a pena di nullità<br />

dell’atto; bensì solo in ossequio all’art. 2722, cod. civ., il quale esclude la<br />

prova per testimoni (e quindi anche quella per presunzioni) dei patti aggiunti<br />

o contrari al contenuto di un documento.<br />

Una volta imboccata questa strada, ho ritenuto, poi, di poter arrivare<br />

alla conclusione che l’esibizione di contro-scritture, dotate di data certa anteriore<br />

alla dichiarazione di fallimento, potrebbe non essere necessaria, qualora<br />

sussistano le condizioni previste dal numero 1) dell’art. 2724, cod. civ.,<br />

e cioè quando si produce in giudizio un principio di prova per iscritto che –<br />

documentando il pagamento del maggior prezzo – renda verosimile la tesi<br />

della simulazione ( 8 ).<br />

1999, II, 129, poi trasfuso in Terranova, Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai<br />

creditori, Tomo III, Parte speciale, inCommentario Scialoja e Branca alla legge fallim., a cura<br />

di Galgano, art. 64-71, Bologna-Roma, 2002, (da ora in poi: Commentario Scialoja e Branca,<br />

III), pag. 25 seg.<br />

( 8 ) Per comodità del lettore, riassumo in poche righe le linee essenziali del ragionamento<br />

svolto in quella sede (v. supra, nota 7).<br />

A) Lo scritto prende le mosse dal rilievo che nella simulazione relativa non vi sono – come<br />

potrebbe a prima vista sembrare – tre fattispecie negoziali, costituite rispettivamente dal<br />

contratto simulato, dall’accordo simulatorio e dal contratto dissimulato, giacché quest’ultima<br />

espressione, a ben guardare, non si riferisce ad un fatto giuridico autonomo, ma sta ad indicare<br />

il regolamento negoziale realmente voluto dalle parti, quale risulta dall’impatto dell’accordo<br />

simulatorio sul contratto simulato. In altri termini, le fattispecie sarebbero solo due (la<br />

dichiarazione ostensibile e l’accordo simulatorio, desumibile dalle contro-dichiarazioni), fermo<br />

restando che l’accordo simulatorio fa produrre al contratto simulato effetti diversi da<br />

quelli che emergono dal tenore letterale delle dichiarazioni predisposte per i terzi.<br />

B) Una volta chiarito che l’espressione «contratto dissimulato» non individua un’autonoma<br />

fattispecie, appare evidente che il codice, quando impone come condizione d’efficacia<br />

dell’accordo simulatorio la sussistenza dei «requisiti... di forma» dell’atto realmente voluto<br />

dalle parti, intende semplicemente dire che i predetti requisiti di forma (astrattamente previsti<br />

per il regolamento negoziale tenuto nascosto) debbono essere rispettati nell’atto simulato<br />

(la dichiarazione ostensibile), e non già nelle contro-scritture (le quali non possono documentare<br />

altro che l’accordo simulatorio, in quanto l’atto dissimulato non esiste – come fattispecie<br />

– in rerum natura).<br />

C) Se il significato del comma 2 dell’art. 1414, cod. civ., è quello dianzi esposto (come<br />

del resto ritiene la prevalente dottrina), se ne deve dedurre che nemmeno l’accordo simulatorio<br />

è un contratto formale, giacché esso si limita modificare gli effetti della dichiarazione<br />

ostensibile e, quindi, ha una causa del tutto diversa dall’atto dissimulato (se si vuole, anche<br />

l’accordo simulatorio ha una propria funzione tipica, che è quella dianzi descritta).<br />

Ne consegue che il limite alla prova per testimoni, implicito nell’art. 1417, cod. civ., non

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