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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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396<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

fallim. sono state, nel caso di specie, violate a motivo dell’inadeguatezza,<br />

con valutazione ex ante, del piano a raddrizzare la situazione finanziaria dell’impresa.<br />

In particolare non potranno «apparire idonei» quei piani con<br />

previsioni basate su ipotesi non sensate e non sostenibili e/o quelli che abbiano<br />

uno sviluppo logico-derivativo non congruente con le ipotesi formulate<br />

( 32 ). Si richiamano al riguardo le considerazioni economico-contabili<br />

esposte nel paragrafo 2 e la sequenza delle fasi di lavoro dell’analista finanziario<br />

raccomandate dagli studiosi di economia aziendale. Conclusivamente<br />

l’attestazione di ragionevolezza dell’esperto, non pare sempre sufficiente a<br />

risolvere il problema della legittimità del piano con la conseguenza che sussiste<br />

lo spazio di un sindacato giudiziale circa la legittimazione dell’operazione<br />

o invece il suo carattere fraudolento per violazione di legge. Mutuando<br />

concetti sviluppati dalla citata dottrina giuridica ( 33 ), per le operazioni di<br />

leveraged buy-out, si può ritenere che tale sindacato sarà reso più agevole ed<br />

avvertito grazie alle informazioni obbligatoriamente fornite nei modi prescritti<br />

da chi intende realizzare operazioni di questo tipo. Resta, a carico<br />

dell’attore l’ulteriore prova della sussistenza della frode ( 34 ), ossia dell’intenzione<br />

di seguire una via in sé lecita per conseguire un effetto sostanzialmente<br />

vietato. A tal fine non possono che essere richiamati i concetti, in precedenza<br />

annotati, circa la condizione culturale del terzo concretamente valutata,<br />

come da interpretazione evolutiva della Corte di Cassazione ( 35 ), rifuggendo<br />

da criteri generali ed astratti fondati sulla figura teorica di controparte<br />

avveduta.<br />

Vitaliano Donato<br />

Dottore commercialista in Brescia<br />

( 32 ) Tamburini, op. cit., pag. 2353.<br />

( 33 ) Perrini M., op. cit., pag. 1946.<br />

( 34 ) Trabucchi A., Istituzioni di diritto civile, <strong>Cedam</strong>, pag. 140, 2005.<br />

( 35 ) In particolare: Cassazione, 7 febbraio 2001, in Il Fallimento, 6, pag. 677, 2001.

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