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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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362<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

1999, in Il Fall. 2000, 1167, ove del pari si è riconosciuta l’ammissibilità della<br />

prova da parte del terzo della non conoscenza della qualità di socio illimitatamente<br />

responsabile del contraente ai fini della dimostrazione della inscientia<br />

decoctionuis da parte dello stesso terzo convenuto in revocatoria).<br />

Né sfugge a questo giudicante l’attento rilievo dottrinario, alla cui stregua<br />

l’indirizzo esegetico espresso, tra le altre, dalla pronuncia n. 2911/1994<br />

del Supremo Collegio, varrebbe a caratterizzare il rimedio di cui all’art.<br />

67 legge fallim. in termini di estrema severità, ben più marcata di quella<br />

che, viceversa, connoterebbe lo strumento revocatorio contemplato, per<br />

gli atti tra coniugi, all’art. 69 legge fallim., norma tradizionalmente (ed, in<br />

verità, correttamente) additata come la più rigorosa fra quelle integranti il<br />

sistema revocatorio fallimentare ed ove, senza limiti temporali, pur si con-<br />

A questo punto, poi, il tribunale si spinge oltre: non solo – afferma – è irrilevante provare<br />

che il terzo conoscesse o no la qualità di imprenditore commerciale o di socio illimitatamente<br />

responsabile, ma è addirittura ininfluente, per l’applicabilità della revocatoria, anche che dette<br />

qualità esistessero, al compimento dell’atto revocando. Ben potrebbe darsi, pertanto, che l’atto<br />

sia stato compiuto dal soggetto – pur sempre naturalmente durante il cd. periodo sospetto –,<br />

ma prima che egli avesse la qualità di imprenditore commerciale; e quindi, applicando detta<br />

affermazione all’imprenditore collettivo, prima che la società – seppur già esistente – incominciasse<br />

ad esercitare l’impresa commerciale ( 5 ).<br />

2.2 Maggiori e condivisibili perplessità suscita invece tale conclusione se riferita al socio<br />

illimitatamente responsabile: se cioè egli abbia compiuto l’atto revocando prima di assumere<br />

la qualità di socio illimitatamente responsabile della società poi dichiarata fallita.<br />

Il tribunale si preoccupa di rimarcare le differenze tra le due ipotesi: in quest’ultimo caso<br />

– osserva – altro è l’imprenditore commerciale (la società), altro è il soggetto che compie l’atto<br />

(il futuro socio). Quid juris se questi abbia compiuto detto atto, prima ancora che la società sia<br />

venuta ad esistenza? oppure, prima ancora che egli sia divenuto socio della società, già esistente?<br />

Si osserva correttamente che, poiché l’insolvenza nel periodo sospetto, rilevante ai fini<br />

della revocatoria, è solo quella dell’imprenditore commerciale – quindi, della società –, costituirebbe,<br />

rispetto al primo quesito, un assurdo logico ipotizzare uno stato di insolvenza in<br />

capo ad un soggetto non ancora esistente; mentre, rispetto all’ultima questione, risulterebbe<br />

del pari impossibile la prova della scientia decoctionis in capo al terzo, visto che il vincolo contrattuale<br />

tra l’autore dell’atto e la società non è stato – ancora – costituito.<br />

( 5 ) Per l’opinione contraria, già Mazzocca, La qualità di imprenditore commerciale nei limiti dell’esercizio<br />

della revocatoria fallimentare, inDir. Fall., 1968, I, 395; per Bonsignori, voceRevocatoria fallimentare, inDigesto<br />

Disc. Priv. Sez. Commerciale, XII, Torino, 1996, 465, tale soluzione «oltre che farsi discendere dalla funzione<br />

della revocatoria stessa o dalla protezione della buona fede del terzo, può riportarsi all’esigenza di parità di trattamento<br />

dei creditori, la quale costituisce aspetto peculiare dello status di imprenditore commerciale: si tratta di<br />

una deduzione (...) che si estende a ogni altra ipotesi, stante il fondamento unitario dell’azione» e che comporta<br />

l’impossibilità di giustificare una pronuncia di inefficacia al di fuori di qualsiasi atteggiamento psicologico del<br />

debitore e del terzo, se non facendo riferimento alla qualità di imprenditore commerciale.

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