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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 483<br />

Al fine di quanto previsto dal settimo comma, le classi di creditori non ammessi al voto ai<br />

sensi del comma 2 dell’articolo 127 sono considerate favorevoli ai soli fini del requisito della<br />

maggioranza delle classi.».<br />

Art. 120.<br />

Sostituzione dell’articolo 130 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 130 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 130 (Efficacia del decreto). – La proposta di concordato diventa efficace dal momento<br />

in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione, o dal momento in cui si esauriscono<br />

le impugnazioni previste dall’articolo 129.<br />

Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione<br />

ai sensi dell’articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.».<br />

Art. 121.<br />

Sostituzione dell’articolo 131 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 131 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 131 (Reclamo). – Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello<br />

che pronuncia in camera di consiglio.<br />

Il reclamo è proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d’appello<br />

nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto.<br />

Il presidente designa il relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti entro sessanta<br />

giorni dal deposito, assegnando al ricorrente un termine perentorio non inferiore a dieci<br />

giorni dalla comunicazione del decreto per la notifica del ricorso e del decreto al curatore<br />

e alle altre parti; assegna altresì alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie<br />

non inferiore a trenta giorni.<br />

Il curatore dà immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell’udienza<br />

fissata.<br />

All’udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d’ufficio tutte le informazioni<br />

e le prove necessarie, provvede con decreto motivato.<br />

Il decreto, comunicato al debitore e pubblicato a norma dell’articolo 17, può essere impugnato<br />

entro il termine di trenta giorni avanti la corte di cassazione.».<br />

Art. 122.<br />

Abrogazione degli articoli 132, 133 e 134 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. Gli articoli 132, 133 e 134 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono abrogati.<br />

Nota all’art. 122:<br />

— Gli articoli 132, 133 e 134 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abrogati dal<br />

presente decreto recava:<br />

«Art. 132. Intervento del pubblico ministero.».<br />

«Art. 133. Spese per omologazione.».<br />

«Art. 134. Rendiconto del curatore.».<br />

Art. 123.<br />

Modifiche all’articolo 136 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 136 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) al comma 1, le parole: «nella sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «nel decreto»;<br />

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

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