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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 297<br />

sionario, il prezzo di cessione e le condizioni di pagamento. 3. Il Consiglio<br />

entro i sette giorni successivi al ricevimento della raccomandata, nelle medesime<br />

forme, ne darà comunicazione ai soci al domicilio risultante dal libro<br />

soci. Questi nei trenta giorni successivi, dovranno (sempre mediante raccomandata<br />

AR) comunicare al Consiglio se intendono esercitare la prelazione,<br />

e se intendono – ed eventualmente in quale misura – acquistare ulteriori<br />

azioni sulle quali non venisse esercitata la prelazione degli altri soci, e contestualmente<br />

chiedere l’assenso al Consiglio stesso, ai sensi e per gli effetti<br />

del precedente art. 6...»;<br />

— l’obbligo di denuntiatio statutariamente previsto non presuppone<br />

l’intervenuta produzione dell’effetto traslativo, poiché se il comma 1 dell’art.<br />

7 dello statuto parla di «Alienazione tra vivi», il comma 2 dello statuto,<br />

in un’ottica di contenimento dei costi transattivi (quelli di gestione di una<br />

possibile controversia), prevede che «A tal fine il socio che intende alienare<br />

in tutto o in parte la propria, dovrà inviare all’Organo Amministrativo raccomandata<br />

AR dalla quale risultino almeno: il numero delle azioni trasferende,<br />

il cessionario, il prezzo di cessione e le condizioni di pagamento»;<br />

— la norma statutaria procedimentalizza tanto l’obbligo del socio che<br />

intenda alienare per atto tra vivi le proprie azioni, quanto quello degli altri<br />

soci per l’eventualità che intendano esercitare, o non, il diritto di prelazione,<br />

poiché l’obbligo di denuncia al fine di permettere l’esercizio del diritto di<br />

prelazione non postula l’esistenza di una fattispecie traslativa già produttiva<br />

di effetti, bastando un accordo suscettibile di esecuzione in forma specifica<br />

(cfr. App. Genova, 3 giugno 2003, sia pur in tema di diritto di riscatto, ai<br />

sensi dell’art. 39 legge 392/78, in capo al conduttore, nonché per una vicenda<br />

analoga alla presente, ma nella quale la denuncia era stata fatta, ma la<br />

proposta era stata formulata in modo tale da impedirne l’accettazione da<br />

parte del prelazionario, Trib. Milano 14 novembre 2000), tanto che la denuntiatio<br />

effettuata in adempimento degli obblighi scaturenti da un patto<br />

di prelazione va ricostruita come proposta ferma e la sua accettazione da<br />

parte del promissario nello spatium deliberandi concessogli porta alla immediata<br />

conclusione di un contratto preliminare (cfr. Cass. 22 febbraio 2001,<br />

n. 2613);<br />

— l’esistenza tra gli odierni resistenti ed altro soggetto, non menzionato<br />

per ragioni di riservatezza nell’ambito del procedimento arbitrale, di proposte<br />

contrattuali di reciproche opzioni di put & call, subordinatamente all’eliminazione<br />

della clausola statutaria di prelazione ed alla scadenza del patto<br />

di sindacato emerge dalle memorie in quella sede depositate (cfr. il doc. 8,<br />

pag. 9), ibid., nonché i capp. a e b articolati in via istruttoria nella stessa memoria).<br />

— l’affermazione, contenuta nella memoria di parte Simod s.p.a. depositata<br />

nell’ambito del primo procedimento arbitrale (cfr. il doc. 6, pag. 10,<br />

ibid.), «... i soci, ricevuta la proposta Benetton, semplicemente non l’hanno

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