19.05.2013 Views

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Parte I - Dottrina 311<br />

sorgere del credito e la concessione della garanzia, poteva fare ragionevolmente<br />

presumere che il creditore garantito fosse consapevole delle difficoltà<br />

economiche che affliggevano la controparte;<br />

— per altro verso, invece, «il diritto di prelazione», di cui parla il comma<br />

2, avrebbe potuto essere concesso anche «per debiti altrui», purché contestualmente<br />

creati, giacché la contestualità crea un oggettivo collegamento<br />

tra l’operazione creditizia e la concessione della garanzia, con il duplice effetto:<br />

di far annoverare l’atto tra quelli normali a titolo oneroso; e di escludere,<br />

conseguentemente, ogni presunzione di frode.<br />

15.3. Adesso la riforma è venuta ad esplicitare quest’ultimo punto (la<br />

possibilità di estendere il regime previsto dal comma 2 dell’art. 67 alle garanzie<br />

concesse per debiti altrui), con una norma che, a mio avviso, va ben<br />

oltre il suo tenore letterale: è vero, infatti, che la stessa testualmente si riferisce<br />

solo agli atti «costitutivi di un diritto di prelazione»; ma, dopo quanto si<br />

è detto, non si può dimenticare che il vero problema (ante riforma) era di<br />

sapere, se la norma citata dovesse essere riferita alle stesse fattispecie previste<br />

nel comma precedente (concessione di pegni anticresi ed ipoteche per<br />

debiti propri), o non riproponesse la regola di carattere generale, dettata<br />

dal comma 2 dell’art. 2901, cod. civ., ai sensi del quale si debbono ritenere<br />

onerose tutte le prestazioni di garanzie contestuali al sorgere del credito,<br />

comprese quelle di natura personale (fideiussioni, avalli e così via dicendo).<br />

Una volta chiarito che il comma 2 dell’art. 67 si riferisce anche ai pegni,<br />

le anticresi e le ipoteche costituiti per debiti altrui, non v’è ragione per dubitare<br />

che lo stesso principio debba estendersi alle garanzie personali, sulla<br />

base di quanto disposto dalla norma del codice civile.<br />

16. L’esercizio della revocatoria ordinaria nel fallimento. – La radicale riduzione<br />

del periodo sospetto per le revocatorie fallimentari avrebbe dovuto<br />

suggerire, a mio sommesso avviso, un qualche «rafforzamento» della revocatoria<br />

ordinaria, soprattutto per precisare che il curatore può esercitarla,<br />

senza alcun aggravio probatorio, anche quando non risultano insinuati al<br />

passivo del fallimento dei creditori anteriori all’atto.<br />

La questione è da tempo discussa, perché, da un lato, a norma dell’art.<br />

2901, cod. civ., i creditori successivi all’atto possono impugnarlo solo quando<br />

lo stesso fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento<br />

delle loro pretese; mentre, dall’altro lato, il curatore non agisce<br />

nella qualità di rappresentante dei creditori (siano essi anteriori o successivi<br />

all’attribuzione patrimoniale impugnata), ma agisce come organo della procedura<br />

concorsuale e, quindi, sulla base di una legittimazione autonoma,<br />

che si aggiunge a quella dei soggetti individuati dalla norma del cod. civ.<br />

e che, di conseguenza, potrebbe consentirgli d’impugnare l’atto, anche

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!