19.05.2013 Views

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

328<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Dalla natura di giudizio a cognizione piena della fase di opposizione ex<br />

art. 98 legge fallim. deriva la inidoneità probatoria di quegli strumenti che<br />

invece possono agevolare e sostenere la pretesa del creditore in una fase<br />

sommaria quale quella monitoria: basti pensare all’estratto conto di cui all’art.<br />

50 t.u. bancario, sufficiente a ottenere la emissione del decreto ingiuntivo,<br />

ma assolutamente inefficacie a provare il credito nella fase di opposizione.<br />

Nel procedimento di verifica del passivo e negli inerenti giudizi di opposizione<br />

allo stato passivo la posizione di terzietà del curatore è ormai fuori<br />

discussione (cfr. Cassazione S.U., 28 agosto 1990, n. 8879, in Fall., 1990,<br />

1225; Cassazione, 14 gennaio 1999, n. 352, in Fall., n. 12/1999, 1315; Cassazione,<br />

6 maggio 1998, n. 4551, in Fall., n. 4/1999, 375), con ogni conseguenza<br />

in ordine alla prova della scrittura ai sensi dell’art. 2704 cod. civ.<br />

Di qui derivano tutte le conseguenze in punto di efficacia probatoria dei<br />

documenti prodotti dalla opponente e di opponibilità al fallimento che vengono<br />

allegate nella motivazione che segue, in punto di disamina delle specifiche<br />

voci di credito.<br />

Nel quadro delle precisazioni generali sulla natura del giudizio di opposizione,<br />

rilevanti ai fini della decisione della fattispecie in esame, va introdotta<br />

inoltre la valutazione della infondatezza delle eccezioni di rito svolte<br />

dalla difesa della banca in ordine alla ammissibilità e ritualità delle domande<br />

riconvenzionali.<br />

In ordine al primo dei rilievi svolti, concernente la inammissibilità ab<br />

origine della domanda riconvenzionale del fallimento in un giudizio di opposizione<br />

allo stato passivo, si osserva che la giurisprudenza legittimità edi<br />

merito sono uniformi nel ritenere pienamente ammissibile la domanda suddetta,<br />

pur con una applicazione rigorosa dei criteri di cui all’art. 36 cod.<br />

proc. civ., ovvero qualora la domanda dipenda strettamente dal medesimo<br />

fatto o inerisca il medesimo oggetto introdotto in giudizio dalla pretesa dell’opponente<br />

(da ultimo, in parte motiva, Cassazione, 23 dicembre 2003, n.<br />

19718, in Fall., 2003, 1360; Cassazione, 1 agosto 1986, n. 6963; Tribunale<br />

Monza, 30 dicembre 2002, in Fall. 2003, 801; Tribunale Padova, 28 agosto<br />

2002, in Giur. merito, 2003, 697): nel caso de quo non v’è dubbio che la<br />

difesa relativa alla revocabilità-nullità della garanzia pignoratizia e alla annullabilità<br />

di quella fideiussoria ineriscano il medesimo titolo dedotto dalla<br />

opponente a sostegno della propria pretesa.<br />

Ancora di più tale convincimento trova conforto qualora si osservi che<br />

le domande riconvenzionali svolte sono esclusivamente tese ad una eventuale<br />

dichiarazione di inefficacia o di inesistenza del titolo, senza che sia svolta<br />

in merito alcuna pretesa restitutoria con spiegamento di azioni di condanna,<br />

avendo in buona sostanza il senso di una eccezione riconvenzionale.<br />

In ordine al secondo rilievo avanzato dalla banca, inerente il rilascio della<br />

autorizzazione del G.D. alla proposizione di domande riconvenzionali so-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!