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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

12.3. La semplificazione della struttura del contratto. – Già ad un primo<br />

superficialissimo esame, la nuova disciplina presenta luci ed ombre, o meglio:<br />

punti di forza, che consentono di chiarire le reciproche posizioni delle<br />

parti nel sinallagma contrattuale; e residue zone d’ombra, che impongono<br />

un notevole sforzo ermeneutico, per coordinarle ad altre disposizioni di legge,<br />

o per renderle compatibili con la causa del contratto, intesa, qui, come<br />

contenuto tipico del programma concordato dalle parti.<br />

Tra i punti di forza, annovererei i seguenti:<br />

A) innanzi tutto, si è drasticamente semplificato l’oggetto delle pretese<br />

del concedente. In un certo senso (e cioè per quanto concerne i valori incamerabili)<br />

a suo discapito: ma con un indiscutibile vantaggio sul piano dell’uniformità<br />

di trattamento giuridico e della certezza dei rapporti.<br />

Come s’è detto, infatti, il concedente d’ora in poi non potrà pretendere<br />

di mantenere per sé tutto il valore del bene, che gli è stato riconsegnato a<br />

seguito del mancato riscatto. Ma non sarà neppure costretto a restituire, a<br />

norma dell’art. 1526, cod. civ. – come ancora oggi afferma la suprema Corte,<br />

con riferimento al leasing traslativo – una parte dei canoni già riscossi.<br />

B) In secondo luogo, e conseguentemente, si supera la distinzione tra<br />

leasing finanziario e leasing traslativo, perché il meccanismo ideato dal legislatore<br />

è tale da impedire ogni approfittamento ai danni del concessionario:<br />

se il bene, per il quale non è stata esercitata l’opzione, dovesse valere più del<br />

capitale investito (con le aggiunte, di cui in appresso), il concedente sarebbe<br />

costretto a versare un conguaglio alla curatela, trattenendo solo quanto basta<br />

al recupero della predetta somma.<br />

Al riguardo, nelle discussioni che si sono tenute l’interno delle varie<br />

Commissioni, qualcuno aveva manifestato fieri dubbi circa la possibilità<br />

di superare la distinzione accolta dal supremo Collegio. Ad una lettura<br />

più attenta del testo normativo, queste perplessità mi sembrano, però, destituite<br />

d’ogni fondamento: a ben guardare, infatti, l’equilibrio tra le prestazioni<br />

non è più turbato dalla circostanza che l’utilizzatore non sia in grado<br />

di pagare il prezzo pattuito per il trasferimento del bene, giacché, comunque<br />

vadano le cose, il concedente può aspirare solo a trattenere una somma<br />

fissa e predeterminata, costituita, come si è detto, dal capitale investito maggiorato<br />

degli interessi (o, se si vuole, dall’importo dei canoni scaduti, con<br />

l’aggiunta della parte di capitale non ancora rimborsata).<br />

C) Infine, si è chiarito, una volta e per tutte, che la proprietà del bene ha<br />

una preminente funzione di garanzia: nel senso che il suo valore finale non<br />

influisce sul risultato economico dell’operazione, ma resta accantonato ai<br />

soli fini del soddisfacimento di certe pretese del concedente, che trovano<br />

nel rapporto finanziario il proprio fondamento.<br />

12.4. I problemi posti dalla riconosciuta natura finanziaria del rapporto. –<br />

Come si è detto sopra, la regolamentazione del rapporto dettata dalla rifor-

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