19.05.2013 Views

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Parte I - Dottrina 363<br />

Nell’ambito della reorganization, invece il plan, èil fulcro dell’intera<br />

procedura ( 15 ), il risultato della negoziazione libera tra le parti. Esso rappresenta<br />

il documento che, se omologato dal tribunale, definisce l’ordine e le<br />

modalità di soddisfazione dei creditori e che contiene le previsioni in ordine<br />

alla concreta attuazione delle prospettive di risanamento dell’impresa, prevedendo<br />

al suo interno tutte le attività economico-finanziarie che devono<br />

essere compiute. Dal momento della presentazione della petition all’omologazione<br />

del piano, la possibilità di successo dipende dalla capacità dei soggetti<br />

coinvolti di dialogare e di confrontarsi in un reciproco rapporto di collaborazione,<br />

essendo il piano un atto di natura privatistica ( 16 ). Nel sistema<br />

statunitense, infatti, è del tutto assente l’intervento dell’autorità amministrativa,<br />

con il fine di progettare le modalità di ristrutturazione. Questa funzione<br />

è svolta da coloro che hanno interessi coinvolti nel procedimento.<br />

Nel nostro ordinamento, invece, la possibilità di una ristrutturazione<br />

aziendale è filtrata dal programma, che viene redatto dall’autorità amministrativa,<br />

la quale finisce per condizionare le modalità e le prospettive di effettivo<br />

risanamento del debito. Ad una soluzione concordata tra le parti il<br />

nostro legislatore ha preferito una modalità di composizione degli interessi<br />

coinvolti che si serva dell’intervento di organi pubblici.<br />

Nella reorganization, invece, i creditori svolgono un ruolo di costante<br />

partecipazione e ciò costituisce una rilevante differenza d’impostazione ( 17 ).<br />

Essi sono chiamati a votare in ordine al piano presentato. Il legislatore ha<br />

previsto un meccanismo di tutela nei loro confronti, consistente in una forma<br />

di pubblicità che consenta loro di essere in grado di esprimere un giudizio<br />

informato in ordine al plan. È, infatti, prevista la notifica a tutti i creditori<br />

di un «disclosure statement», cioè di una «dichiarazione di divulgazione»<br />

( 18 ), che contenga tutte le informazioni necessarie per comprendere a<br />

pieno il programma. Tale atto deve essere valutato dalla Corte in un’udienza<br />

obbligatoria, nella quale si deve vagliare l’effettiva idoneità del documento<br />

ad informare i soggetti cui è indirizzato. All’udienza saranno chiamate a<br />

partecipare tutte le parti interessate, anche quelle che non potranno in seguito<br />

votare, in modo da apportare il loro contributo alla stesura ed alla definizione<br />

del plan. Avvenuta la comunicazione della dichiarazione in questione,<br />

i creditori sono chiamati a votare. Quello che rileva ai fini dell’accettazione<br />

del documento è l’approvazione da parte di tanti creditori che rappresentino<br />

la maggioranza all’interno di ciascuna classe. In particolare, l’atto<br />

si ritiene approvato da una class, seèstato votato da un numero di cre-<br />

( 15 ) Ved. F. Marelli, op. cit., pag. 689.<br />

( 16 ) Ved. L.G. Picone, op. cit., pag. 23.<br />

( 17 ) Ved. L.G. Picone, op. cit., pag. 21.<br />

( 18 ) Ved. L.G. Picone, op. cit., pag. 106 e seg.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!