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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 253<br />

la par condicio ha un senso etico (di solidarietà) ed una precisa funzione economica<br />

(di ridistribuire le perdite derivanti dall’insolvenza per renderle più<br />

sopportabili, con un meccanismo di tipo assicurativo), se sono uguali, o almeno<br />

assimilabili, le situazioni di partenza, sulle quali s’incide per ridurre<br />

tutti i crediti allo stesso denominatore ( 1 ).<br />

Il predetto principio, invece, diventa arbitrario (o, comunque, poco<br />

funzionale rispetto a quegli interessi, che vorrebbe proteggere), se le situazioni<br />

di partenza sono diverse: o perché il rapporto serve ad espletare un<br />

servizio cassa, per sua natura estraneo alla dinamica dei fatti aziendali,<br />

che hanno prodotto o aggravato il dissesto dell’impresa (mentre la soluzione<br />

accolta dalla giurisprudenza finiva col concentrare sull’intermediario le<br />

perdite derivanti dall’insolvenza del debitore); oppure, perché l’operazione<br />

favorisce la conservazione del complesso produttivo, con un’evidente utilità<br />

per l’intera massa dei creditori.<br />

C) Infine, ma non certo per ultimo in ordine d’importanza, si deve avere<br />

la consapevolezza che le esenzioni dalla revocatoria, introdotte dalla riforma,<br />

esistono – sia pure con caratteristiche tecniche e tipologiche parzialmente<br />

diverse – in tutti i sistemi concorsuali avanzati.<br />

Il legislatore, quindi, non ha inventato nulla di nuovo, ma s’è messo nel<br />

solco di una tradizione già sperimentata a livello comparatistico, che non<br />

poteva più essere ignorata, senza arrecare un grave pregiudizio alla nostra<br />

economia.<br />

4.2. Naturalmente, il buon funzionamento del sistema creato dalle nuove<br />

norme resta affidato, adesso, alle mani degli interpreti chiamati ad applicarle;<br />

ed il compito è tanto più delicato, in quanto il legislatore ha fatto un<br />

uso massivo di clausole generali ed espressioni indeterminate, che lasciano<br />

un ampio margine di discrezionalità al giudice.<br />

Proprio per questo, però, è importante intendere la ratio delle innovazioni<br />

introdotte dalla riforma: che non è di creare un diritto singolare, a favore<br />

dei soggetti più forti dal punto di vista economico; ma è di sceverare le<br />

condotte ritenute utili al superamento della crisi (i piani di consolidamento<br />

finanziario) o alla conservazione di valori organizzativi (in vista di un concordato<br />

o della semplice vendita dell’azienda o di un ramo d’azienda), dalle<br />

condotte che perseguono obbiettivi puramente egoistici, in frontale contrasto<br />

con il bene inteso interesse della massa dei creditori.<br />

L’interprete, pertanto, deve sentirsi coinvolto in un disegno strategico<br />

( 1 ) Per una recisa affermazione dell’idea che la parità di trattamento tra i creditori non<br />

deve essere considerata come un «valore-fine», bensì come un «valore-mezzo», mi permetto di<br />

rinviare a Terranova, Le procedure concorsuali. Problemi d’una riforma, Milano, Giuffré,<br />

2004, pag. 51 seg.

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