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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 453<br />

«Art. 42 (Beni del fallito). – La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il<br />

fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione<br />

di fallimento.<br />

Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento,<br />

dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi.<br />

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i<br />

beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere<br />

per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo<br />

dei beni stessi.».<br />

Art. 41.<br />

Modifiche all’articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente<br />

comma:<br />

«L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo.».<br />

Note all’art. 41:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 43 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato<br />

dal presente d.lgs.:<br />

«Art. 43 (Rapporti processuali). – Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti<br />

di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.<br />

Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere<br />

un’imputazione di bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto dalla legge.<br />

L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo.».<br />

Art. 42.<br />

Modifiche all’articolo 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente<br />

comma:<br />

«Fermo quanto previsto dall’articolo 42, comma 2, sono acquisite al fallimento tutte le<br />

utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e<br />

comma 2.».<br />

Nota all’art. 42:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 44 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente d.lgs.:<br />

«Art. 44 (Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento). – Tutti gli atti<br />

compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci<br />

rispetto ai creditori.<br />

Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa<br />

di fallimento.<br />

Fermo quanto previsto dall’art. 42, comma 2, sono acquisite al fallimento tutte le utilitàche<br />

il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e comma<br />

2.».<br />

Art. 43.<br />

Modifiche all’articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:

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