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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 289<br />

che, altrimenti, qualsiasi decisione adottata in tema di modifica statutaria<br />

coinvolgerebbe il tribunale in una scelta spettante esclusivamente all’assemblea<br />

( 3 ).<br />

II<br />

TRIBUNALE DI VENEZIA<br />

15 febbraio 2006 (ord.)<br />

Pres. est. Magaraggia<br />

Edizione Holding Soc. per az. c. Caovilla e altri<br />

Società - Società per azioni - Modificazioni dell’atto costitutivo - Clausola<br />

di prelazione statutaria - Violazione - Azioni - Sequestro giudiziario<br />

(Cod. civ., art. 2365; cod. civ., art. 2437; cod. proc. civ., art. 670)<br />

In presenza di una clausola statutaria di prelazione, il socio che ne lamenti<br />

la violazione può ottenere il sequestro giudiziale delle azioni degli altri soci<br />

onde evitare che questi ultimi possano richiedere la convocazione dell’assemblea<br />

straordinaria della società per modificare lo statuto ed eliminare la clausola<br />

di prelazione predetta ( 4 ).<br />

I<br />

(Omissis)<br />

Il G.D. ha pronunciato il seguente decreto.<br />

Ritenuto in fatto che:<br />

la ricorrente, socia, al pari dei resistenti, della Società Editrice Padana –<br />

In materia occorre rammentare che la dottrina si è divisa sul problema della possibile<br />

deroga apportata all’art. 34, d.lgs. n. 5 del 2003 dagli artt. 35, comma 5, e 36, comma 1.<br />

Più precisamente, vi è stato chi ha ritenuto che le ultime due disposizioni citate abbiano determinato<br />

la compromettibilità delle liti aventi ad oggetto qualsiasi deliberazione assembleare,<br />

con ciò facendo venire meno, nella materia delle impugnative di deliberazioni assembleari, il<br />

criterio generale dettato dall’art. 34 in tema di clausole compromissorie relative a società: secondo<br />

l’art. 34 cit., infatti, possono essere devolute agli arbitri solo «le controversie insorgenti<br />

tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto<br />

sociale», mentre ai sensi dell’art. 35, comma 5, «la devoluzione in arbitrato, anche non<br />

rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell’art. 669quinquies<br />

del cod. proc. civ., ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato<br />

di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete<br />

sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia della<br />

delibera»; per il comma 1 dell’art. 36, d.lgs. cit., poi, «anche se la clausola compromissoria

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