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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 283<br />

sioni, circostanza di per sé legittima, ma deve dedurre l’illegittimità del<br />

comportamento datoriale (asseritamente causativa di danno) allegando e<br />

provando l’intento discriminatorio e/o la violazione concreta dei criteri di<br />

correttezza e buona fede, nonché l’assoluta mancanza di qualsivoglia motivazione<br />

del trattamento privilegiato, potendo dette motivazioni essere le più<br />

svariate (ad esempio, una maggiore esperienza lavorativa, oppure una maggiore<br />

anzianità di servizio in azienda e/o nella qualifica, o ancora un<br />

maggior carico familiare).<br />

È infine da rilevare che il canone della ragionevolezza, invocato dal ricorrente,<br />

rappresenta un utile criterio di valutazione del rispetto da parte<br />

del legislatore del principio di uguaglianza posto dall’art. 3 Cost. ma non<br />

può essere applicato con la stessa efficacia nella valutazione dei regolamenti<br />

privati di interessi che siano frutto dell’autonomia contrattuale (v. in tal<br />

senso Cass. n. 62 del 1999, RV 522034 e n. 10581 del 1999, RV 530247).<br />

Con riguardo al secondo motivo è sufficiente osservare, alla luce di tutte<br />

Pertanto, quando è riconosciuto ad un soggetto, titolare di una situazione giuridicamente<br />

dipendente da quella oggetto del processo originario ( 23 ), il diritto di intervenire in un processo<br />

già instaurato tra altre persone, per sostenere le ragioni di una delle parti in causa, rimanendo<br />

unico ed indivisibile il giudizio, in quanto unico è il rapporto sostanziale oggetto del<br />

processo e, quindi, della pronuncia, si deve necessariamente configurare un litisconsorzio<br />

processuale nei successivi gradi di giudizio.<br />

Invero, l’aspettativa del vantaggio che il terzo si ripromette dall’accoglimento della domanda<br />

della parte adiuvata, e che giustifica l’intervento adesivo dipendente, non può ritenersi<br />

soddisfatta in un solo grado di giudizio, ma permane negli ulteriori gradi, persistendo l’interesse<br />

del terzo intervenuto a condizionare con il proprio aiuto l’esito della controversia ( 24 ).<br />

Non può, in proposito, trascurarsi che l’interveniente adesivo, che abbia compiuto un<br />

concreto atto di intervento, in una determinata fase del naturale sviluppo del processo, aven-<br />

( 23 ) Con riferimento ai poteri dell’interventore adesivo dipendente Giovannoni, In tema di legittimazione<br />

ad impugnare dell’interventore adesivo dipendente: necessità di rivedere l’orientamento giurisprudenziale, inForo<br />

it., 1995, 2969, rileva che la situazione sostanziale che fa capo all’interventore adesivo dipendente è comunque<br />

legata al rapporto principale da un nesso di pregiudizialità – dipendenza; sulle varie ipotesi di pregiudizialità<br />

– dipendenza v. Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, cit., 377.<br />

( 24 ) Sulla necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione, Cassazione, 21 giugno 1997, n. 5568, cit.,<br />

osserva che essa deriva e deve essere imposta per il semplice fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio<br />

di primo grado: da ciò discende, quindi, che anche in caso di litisconsorzio c.d. processuale sussista l’obbligatorietà<br />

della integrazione del contraddittorio in fase di impugnazione. In senso conforme anche Cassazione, 23 febbraio<br />

2001, n. 2661, in Giust. civ. Mass., 2001, 310 sostiene l’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio<br />

in fase di impugnazione nel caso di litisconsorzio c.d. processuale, qualora detta impugnazione non venga proposta<br />

nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado. A tal proposito, v. Cassazione, 30 dicembre<br />

1999, n. 14753, cit., per la quale la nozione di inscindibilità della causa si estende anche all’ipotesi di litisconsorzio<br />

c.d. processuale, fattispecie configurabile anche nel caso di intervento adesivo dipendente – in tal senso Cassazione,<br />

26 luglio 1996, n. 6760, cit. – e, che ricorre, quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado<br />

deve necessariamente persistere in sede di impugnazione.

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