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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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TRIBUNALE DI NAPOLI<br />

8 luglio 2004<br />

Giudice unico Perrino<br />

Fallimento Palfin Soc. per az. (avv. A. Nardone)<br />

c. Azienda Vitivinicola ed Olearia Soc. a resp. lim. (avv. A. Di Clemente)<br />

Fallimento - Azione revocatoria - Azione revocatoria fallimentare - Revocatoria<br />

di rinuncia a crediti - Remissione del debito - Differenze - Rapporti<br />

infragruppo - Vantaggi compensativi - Rilevanza anche degli effetti<br />

riflessi e mediati della rinuncia - Esclusione<br />

(Cod. civ., artt. 2497 e 2497 ter; r.d. n. 267/1942, art. 64)<br />

Ai fini della revocatoria fallimentare, il contratto (e, amplius, il negozio,<br />

ex art. 1324 cod. civ.) è oneroso quando all’attribuzione in favore di un soggetto<br />

corrisponda un’obbligo a carico dello stesso, o all’eventualità dell’attribuzione<br />

in suo favore corrisponda l’eventualità di un’attribuzione a suo carico;<br />

altrimenti è gratuito. A tal fine, è richiesta la corrispondenza delle prestazioni:<br />

quando tale corrispondenza si specifica, nel senso che una prestazione sia remunerazione<br />

dell’altra, la corrispondenza diviene corrispettività (nella specie<br />

si discuteva di una società appartenente ad un gruppo che aveva rinunziato ad<br />

un credito a favore di altra società del gruppo) ( 1 ).<br />

(Omissis)<br />

In citazione, si discorre indifferentemente di rinuncia e di remissione<br />

del debito; anzi, il fallimento attore qualifica senz’altro la rinuncia come remissione<br />

del debito.<br />

( 1 ) La revocatoria (recte, la declaratoria di inefficacia) degli atti a titolo gratuito, con<br />

particolare riferimento ai gruppi di società.<br />

1. Rinuncia al credito e remissione del debito: differenze di effetti e di disciplina. – La sentenza<br />

emessa dal Tribunale di Napoli offre l’occasione per approfondire l’annosa questione<br />

della revocatoria fallimentare degli atti a titolo gratuito e per affrontare la più recente tematica<br />

della rilevanza dell’interesse di gruppo ai fini della qualificazione in termini di gratuità o<br />

di onerosità di una data operazione.<br />

La pronuncia in esame era stata sollecitata dalla curatela di una società fallita la quale,<br />

nella posizione di controllante di altra società, aveva rinunciato, in favore di quest’ultima, entro<br />

il periodo di due anni prima della dichiarazione di fallimento, a crediti per notevoli importi.<br />

In conseguenza di ciò, la curatela attrice aveva chiesto al giudice adìto la declaratoria di<br />

inefficacia, ex art. 64 legge fallim., della remissione operata in favore della controllata o, in<br />

subordine, quella di nullità per estraneità all’oggetto sociale.

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