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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 391<br />

per az. Palfin, conseguente al complessivo maggior valore della partecipazione,<br />

diretta ed indiretta, di soc. per az. Palfin al capitale di soc. a resp.<br />

lim. Azienda Vitivinicola ed Olearia. Fa leva, in definitiva, sulla rilevanza<br />

dell’interesse del gruppo al quale appartenevano e Palfin soc. per az., e<br />

Azienda vitivinicola ed olearia soc. a resp. lim.<br />

La tesi della convenuta si snoda attraverso due postulati, tra loro connessi:<br />

contrattuali ( 6 ). In quest’ottica, se il debitore originario si obbliga a ristorare il solvens del sacrificio<br />

patrimoniale, l’atto compiuto non sarebbe privo di corrispettivo. Ciò presuppone, peraltro,<br />

che già sia stata risolta la questione relativa al punto di vista dal quale porsi per valutare<br />

l’atto in senso favorevole alla posizione del solvens.<br />

In termini generali, deve considerarsi gratuito l’atto compiuto dal fallito senza alcun corrispettivo,<br />

ovvero l’atto che comporti diminuzione di patrimonio senza contropartita ( 7 ).<br />

Appare utile richiamare alcune pronunce in materia favorevoli sia all’uno che all’altro<br />

orientamento in precedenza esposti, al fine di desumerne i principi ispiratori, prendendo<br />

le mosse da quello favorevole ad analizzare l’atto ex latere solventis.<br />

Un parte della giurisprudenza, rimarcando la finalità recuperatoria propria anche dell’azione<br />

ex art. 64 legge fallim., sostiene che il sistema della revocatoria, o più in generale dell’inefficacia<br />

dei pagamenti effettuati dal debitore in adempimento di un debito del fallito, sarebbe<br />

improntato alla tutela dei creditori di massa, in quanto sarebbe destinato a dare rilevanza<br />

esclusiva al depauperamento del patrimonio del debitore ed alla menomazione delle<br />

possibilità satisfattive dei creditori concorrenti. Pertanto, andrebbe qualificato gratuito il pagamento<br />

posto in essere dal fallito senza alcun corrispettivo diretto od indiretto, senza che, a<br />

tale effetto, potrebbe assumere rilevanza alcuna la posizione del terzo contraente a cui favore<br />

viene destinato l’atto solutorio quando egli non avesse sopportato alcun sacrificio refluibile<br />

nel patrimonio del fallito ( 8 ).<br />

Viene altresì posto in rilievo che, ai fini della revocatoria fallimentare degli atti a titolo<br />

gratuito compiuti dal fallito nel biennio anteriore al fallimento, il carattere gratuito dell’atto<br />

deve essere valutato con riferimento ai rapporti esistenti tra i soggetti dell’atto stesso senza<br />

che assuma rilevanza il vantaggio che ne possa derivare ad un terzo ( 9 ). In quest’ottica, il pagamento<br />

del debito altrui viene considerato per chi paga un atto a titolo gratuito, in quanto il<br />

beneficio e’destinato all’originario debitore rimasto estraneo all’atto.<br />

Occorre partire da un presupposto: l’atto va valutato, con valenza pregnante, guardando<br />

al rapporto intercorso tra i soggetti che ne rappresentano, rispettivamente, il «disponente»ed<br />

il beneficiario. Da questo punto di vista, non può condividersi appieno la tesi secondo cui il<br />

pagamento effettuato dall’imprenditore, poi fallito, per estinguere un debito altrui, se anche a<br />

titolo oneroso ove si guardi al rapporto tra il debitore originario e il creditore (nell’ipotesi in<br />

( 6 ) Cfr. Cassazione civ., sez. I, 12 maggio 1992, n. 5616 in Il Fallimento n. 9, anno 1992, pag. 922.<br />

( 7 ) Cassazione civ., 12 maggio 1992, n. 5616 in Il Fallimento n. 9, anno 1992, pag. 922; Cassazione, 13 maggio<br />

1987, n. 4394 in Il Fallimento n. 11, anno 1987, pag. 1150.<br />

( 8 ) Tribunale Vicenza, 17 luglio 1997, Fall. soc. Mondragon c. Boon, in Fallimento 1998, 607.<br />

( 9 ) Cfr., in tal senso, Tribunale Milano, 17 gennaio 1994, Fall. soc. Intersider c. Soc. Tribunale Ancona, in<br />

Gius 1994, fasc. 8, 218.

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