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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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284<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

le considerazioni sopra svolte, che la prova dell’incremento retributivo<br />

erogato al lavoratore che prima del M.T. rivestiva le medesime cariche<br />

sociali non equivale di per sé alla prova che le suddette attività esulassero<br />

da quelle dovute dal M.T. in forza dell’incarico dirigenziale ricoperto.<br />

Sempre alla luce delle considerazioni esposte in relazione al primo<br />

motivo, è ancora da rilevare che non è ravvisabile alcuna contraddittorietà<br />

nella sentenza impugnata laddove afferma che il compenso aggiuntivo era<br />

erogato al predecessore del M.T. in relazione alle cariche sociali ricoperte,<br />

ma che nulla si sapeva delle ragioni di tale erogazione, atteso che, pur<br />

essendo ancorata ad una precisa attività, la maggiorazione retributiva<br />

poteva essere determinata dalle ragioni più varie (ad esempio, maggiore<br />

esperienza, maggiore anzianità di servizio in azienda, e così via).<br />

Venendo infine all’esame del terzo motivo di ricorso è da rilevare che<br />

nessuna illogicità e/o contraddittorietà è ravvisabile nella sentenza impugnata<br />

laddove essa afferma che le attività presso le società del gruppo rientravano<br />

nelle mansioni di dirigente del M.T. ed erano perciò compensate<br />

dalla retribuzione percepita a tale titolo, contemporaneamente negando il<br />

diritto a compenso per il periodo in cui tali attività furono svolte dopo la<br />

cessazione del rapporto di lavoro.<br />

Invero, una volta cessato il rapporto di lavoro viene meno ogni obbligo<br />

o diritto reciproco del datore di lavoro e del prestatore, con la conseguenza<br />

che, ove si deduca una anche parziale sopravvivenza di tali obblighi e diritti<br />

occorre dimostrare che sia intervenuto un patto successivo in base al quale<br />

il datore di lavoro incarica il lavoratore di continuare a svolgere alcune attività<br />

assumendosene i relativi oneri retributivi. Il ricorrente a tale proposito<br />

do acquisito legittimamente una serie di poteri processuali nell’ambito del procedimento medesimo,<br />

capaci di influire sul contenuto di merito della decisione emananda, ha il diritto di<br />

partecipare, nel rispetto del contraddittorio, alla formazione del regolamento giudiziario definitivo<br />

dell’unica situazione sostanziale dedotta in giudizio, senza il rischio di veder vanificati<br />

i suoi poteri in itinere per una determinazione della parte originaria, che, nella fase di impugnazione,<br />

ometta di chiamare il terzo intervenuto ( 25 ).<br />

La opportunità di mantenere unitario il giudizio di impugnazione avverso una sentenza<br />

pronunciata nei confronti di una pluralità di parti, attraverso la necessaria partecipazione al<br />

medesimo di tutti i soggetti che sono stati presenti nel precedente grado, trova la sua ragione<br />

nella necessità di evitare che la medesima sentenza, che disciplina situazioni soggettive interdipendenti,<br />

possa passare in giudicato nei confronti delle parti che sono state escluse dai successivi<br />

gradi del giudizio e non nei confronti di quelle che vi hanno partecipato, determinan-<br />

( 25 ) Fabbrini, Note in tema di integrazione del contraddittorio nei giudizi di impugnazione, inGiur. it.<br />

1969, 555.

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