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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 485<br />

Nota all’art. 125:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 138 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 138 (Annullamento del concordato). – Il concordato omologato può essere annullato<br />

dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio del debitore,<br />

quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata<br />

una parte rilevante dell’attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede<br />

a norma dell’art. 137.<br />

Il decreto che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente<br />

esecutivo.<br />

Esso è reclamabile ai sensi dell’art. 131.<br />

Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo<br />

e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento<br />

previsto nel concordato.».<br />

Art. 126.<br />

Sostituzione dell’articolo 139 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 139 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 139 (Provvedimenti conseguenti alla riapertura). – La sentenza che riapre la procedura<br />

a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell’articolo 121.».<br />

Art. 127.<br />

Sostituzione dell’articolo 141 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 141 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 141 (Nuova proposta di concordato). – Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il<br />

proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia<br />

essere omologato se prima dell’udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi<br />

stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non<br />

sono prestate garanzie equivalenti.».<br />

Capo X<br />

Modifiche al titolo II, capo IX del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

Art. 128.<br />

Modifiche al titolo II, capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. Il titolo II, capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Capo IX - Della esdebitazione<br />

Art. 142 (Esdebitazione). – Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione<br />

dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione<br />

che:<br />

1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la<br />

documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento<br />

delle operazioni;<br />

2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;<br />

3) non abbia violato le disposizioni di cui all’articolo 48;<br />

4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;<br />

5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il<br />

dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento<br />

degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

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