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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 269<br />

nella nostra esperienza giuridica modelli di riferimento; sia perché l’apparente<br />

uniformità della veste contabile non può far trascurare che le operazioni<br />

immesse sul conto possono avere la più disparata natura economica e<br />

giuridica, con la conseguenza che non si può fare di tutta l’erba un fascio,<br />

se non si vuole aprire nel sistema revocatorio una falla d’imprecisate dimensioni.<br />

Sul piano pratico, un ruolo semplificatore sarà svolto dal già citato comma<br />

3 dell’articolo 70, giacché, una volta constatata la presenza d’alcune<br />

anomalie nella movimentazione del conto, tutto si ridurrà a vedere, in buona<br />

sostanza, di quanto si è ridotta l’esposizione del cliente nei confronti della<br />

banca, durante il periodo sospetto.<br />

Se si dovessero condividere, tuttavia, le premesse teoriche, da cui prende<br />

le mosse il mio discorso – e, cioè, d’una netta distinzione, ai fini della<br />

revocatoria, tra le prestazioni monetarie (o d’intermediazione nei pagamenti)<br />

e le prestazioni creditizie della banca – anche la norma da ultimo citata<br />

dovrà essere applicata con molti grani del tradizionale sale.<br />

Ma su tale ultima questione dovremo ritornare più avanti.<br />

7. C) Le vendite d’immobili al «giusto» prezzo. – La legge pone al terzo<br />

posto, tra le esenzioni, le «vendite a giusto prezzo d’immobili ad uso abitativo,<br />

destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti<br />

ed affini entro il terzo grado».<br />

Non si tratta di una norma ispirata – come le precedenti – dall’esigenza<br />

di salvaguardare certe attività delle imprese (fornitori e banche), che erogano<br />

servizi: essa mira a tutelare, invece, alcuni interessi (personali o familiari)<br />

assai vivamente sentiti da larghi strati della società civile ( 6 ).<br />

Sul piano sistematico, tuttavia, la disposizione dianzi trascritta non è<br />

priva d’interesse, perché costituisce la prova provata di come evolvano le<br />

concezioni del danno rilevante ai fini della revocatoria. In fondo, fino al secolo<br />

scorso si pensava che una vendita – ed in special modo una vendita<br />

immobiliare – fosse quanto di più pregiudizievole si potesse immaginare<br />

per la massa, perché consentiva di trasformare un bene (l’immobile, appunto)<br />

facilmente aggredibile con l’azione esecutiva, in un altro bene (il denaro)<br />

facilmente occultabile da parte del fallito, con la conseguenza di mettere seriamente<br />

in pericolo le aspettative di tutela dei creditori.<br />

Adesso, il clima è cambiato: non solo perché s’ammette che le predette<br />

( 6 ) Cfr. l’art. 10 del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 (in attuazione della l. 2 agosto 2004, n.<br />

210), che contiene una disciplina ispirata agli stessi principi accolti dalla norma in esame (con<br />

poche varianti, date dalle peculiarità della fattispecie regolata, che si riferisce ad immobili da<br />

costruire).

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