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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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306<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

dare un maggior rilievo all’elemento del pregiudizio arrecato alla società,<br />

in modo da far salve alcune tipologie di atti ordinariamente soggette alla<br />

revoca.<br />

La materia, tuttavia, meriterebbe una serie d’approfondimenti, che qui<br />

non possono essere adeguatamente sviluppati.<br />

14.4.2. La seconda disposizione segnala una ragguardevole differenza<br />

tra la tecnica dei patrimoni destinati e la tecnica della costituzione di nuove<br />

società, alle quali affidare la gestione di rami d’azienda o di specifici affari:<br />

nel primo caso, assume rilevanza il fatto che la società «madre» (quella da<br />

cui s’è staccato il patrimonio destinato) sia insolvente; nel secondo caso, i<br />

terzi possono fermarsi a valutare le condizioni patrimoniali del nuovo soggetto,<br />

con cui s’apprestano ad intrattenere relazioni d’affari.<br />

Sul piano teorico, la diversità delle soluzioni è giustificata dalla maggiore<br />

permeabilità della linea di confine che separa le due masse patrimoniali,<br />

quando non si crea una nuova struttura societaria, ma ci si limita a segregare<br />

un insieme di rapporti.<br />

Sul piano pratico, l’indiscutibile somiglianza di situazioni può far riflettere<br />

sull’esigenza d’applicare con molti grani del tradizionale sale la norma<br />

che consente di revocare gli atti di disposizione del patrimonio separato: ancora<br />

una volta potrebbe tornare utile un’accorta valorizzazione, ai fini dell’impugnativa,<br />

del requisito del pregiudizio arrecato alla società.<br />

14.5. Resta da dire qualche parola in merito agli effetti dell’azione.<br />

In linea di massima, si deve ritenere che il risultato utile dell’impugnativa<br />

vada ad impinguare il patrimonio separato; e che, solo dopo il soddisfacimento<br />

integrale dei crediti sorti dalla gestione dello specifico affare,<br />

il residuo possa andare a vantaggio degli altri creditori della società.<br />

Molto più delicato è un secondo quesito: se l’eventuale pretesa, che il<br />

terzo può insinuare al passivo dopo aver restituito alla massa il bene oggetto<br />

di revoca (art. 70, comma secondo, della nuova numerazione), debba essere<br />

trattata alla stregua di un credito nei confronti della società, ovvero alla stregua<br />

di un credito nei confronti del patrimonio separato.<br />

Per fortuna, in alcuni casi il problema non si pone, perché, se il patrimonio<br />

destinato ha rilasciato delle fideiussioni o delle garanzie reali per debiti<br />

della società (estranei alla gestione dello specifico affare), non vi è alcuna<br />

pretesa, che il terzo possa far valere nei confronti del fallimento, giacché<br />

l’impugnativa, o lo esclude puramente e semplicemente dal concorso, o si<br />

limita a sopprimere il suo diritto di prelazione (la stessa soluzione, naturalmente,<br />

va accolta per la dichiarazione d’inefficacia di un’attribuzione gratuita).<br />

Se la revoca ha ad oggetto un contratto a prestazioni corrispettive, la<br />

difficoltà si fa seria, anche perché non è dato sapere, in astratto, se nel con-

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