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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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326<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

I<br />

(Omissis)<br />

Svolgimento del processo. – Con ricorso ex art. 98 legge fallim. Cassa di<br />

Risparmio di Ferrara soc. per az. (da ora in poi, brevemente, Banca) tempestivamente<br />

depositato e ritualmente notificato si opponeva alla decisione<br />

del giudice delegato del fallimento della soc. per az. Fin.Tess. (da ora in poi<br />

Fallimento) con cui questi aveva rigettato integralmente le due domande di<br />

ammissione al passivo della predetta procedura per:<br />

a) A 2.519.227,60 in via privilegiata pignoratizia, per pegno su titoli, asseritamente<br />

dovute per debito derivante da mutuo effettuato in pool con la<br />

BNL Ferrara (credito ammesso come richiesto solo in via chirografaria attesa<br />

la assenza dì un valido titolo costitutivo di pegno opponibile alla procedura);<br />

b) A 83.704,94 in chirografo in relazione al saldo debitore al momento del<br />

fallimento del c/c 4358 intestato alla fallita (richiesta rigettata stante la mancata<br />

prova del contratto di conto corrente avente data certa opponibile al fallimento,<br />

e la assenza di pattuizione efficacie di tasso di interessi ultralegale);<br />

c) A 63.856,47 in chirografo in forza della fideiussione rilasciata da<br />

Fin.Tess. a favore della soc. a resp. lim. Ardea (credito escluso in ragione<br />

della mancanza di data certa del contratto di garanzia, e della nullità del medesimo<br />

per violazione dell’art. 2384 bis cod. civ.).<br />

In breve, e rimandando alla parte motiva per le dettagliate motivazioni<br />

di opposizione distinte per ogni singolo rapporto creditorio, esponeva la<br />

Banca di avere fornito prova completa del proprio credito e della ragione<br />

di privilegio e insisteva per la ammissione dello stesso.<br />

Si costituiva, il giorno precedente alla prima udienza del 18 giugno<br />

2003, il fallimento insistendo per il rigetto della opposizione e la conferma<br />

del provvedimento del G.D. e chiedendo in via riconvenzionale la declaratoria<br />

di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. e art. 66 legge fallim. dell’atto costitutivo<br />

del pegno su titolo, asseritamene consistente la ragione di privilegio<br />

ed in via subordinata l’accertamento della nullità del mutuo sottostante<br />

il pegno medesimo per assenza di causa e conseguentemente la nullità del<br />

pegno; nonché la inefficacia ex art. 2901 cod. civ. e art. 66 legge fallim. della<br />

fideiussione rilasciata in favore della banca e relativa alla esposizione debitoria<br />

di Ardea soc. a resp. lim.<br />

A fronte della comparsa della procedura l’opponente eccepiva la inammissibilità<br />

delle domande riconvenzionali e la loro improcedibilità in quanto<br />

non autorizzate dal G.D., essendo stata richiesta e concessa la autorizzazione<br />

in un momento successivo alla proposizione delle domande stesse;<br />

sollevava inoltre questione di legittimità costituzionale dell’art. 98 legge fallim.<br />

nella parte in cui prevedeva che fosse il giudice delegato a istruire la<br />

causa di opposizione.

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