19.05.2013 Views

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

346<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

parti timbro postale in autoprestazione – per cui valgono le medesime considerazioni<br />

svolte al punto precedente – deve rilevarsi che il documento risulta,<br />

dalla documentazione prodotta, allegato alla istanza per decreto ingiuntivo,<br />

pacificamente depositata in data anteriore al fallimento, circostanza<br />

che, a parere di questo giudice, costituisce elemento da cui dedurre con<br />

ragionevole certezza ex art. 2704 cod. civ. che il documento sia stato formato<br />

in data anteriore alla procedura e quindi sia alla stessa opponibile.<br />

Quanto alla prova della esistenza del credito principale nessuna rilevanza<br />

probatoria può essere fornita all’estratto conto ex art. 50 t.u. bancario,<br />

utile ai soli fini monitori, ben potendosi dire altrettanto della ulteriore documentazione<br />

prodotta in sede di opposizione: la banca infatti ha prodotto<br />

al doc. 40 una lettera in fotocopia contenente una richiesta a firma Ardea di<br />

ampliamento dei fidi – priva di data certa in maniera radicale – e una lettera<br />

di pretesa risposta della banca, anch’essa priva di data certa in quanto recante<br />

timbro postale in autospedizione. Nessuna prova è stata pertanto fornita<br />

della stipulazione di un contratto bancario – facendo peraltro riferimento<br />

le due missive di cui sopra ad un precedente rapporto su cui si innestava<br />

la richiesta di modifica –, pattuizione che deve essere effettuata in forma<br />

scritta a pena di nullità ex art. 117 t.u. bancario.<br />

Alcuna rilevanza può essere fornita alla produzione di documentazione<br />

contenente gli estratti conto del rapporto fra Ardea e Banca: si tratta di atti<br />

privi di alcuna data certa o verificabile, formati e prodotti unilateralmente<br />

dalla banca, di cui non vi è modo alcuno, non essendo peraltro la fallita parte<br />

del rapporto, di verificare la spedizione al correntista e la mancata impugnazione.<br />

Neppure gli estratti conto quindi possono servire al caso, poiché provengono<br />

dalla Banca Ricorrente e non hanno valore contrattuale, mentre<br />

non possono essere utilizzati nei confronti del curatore, che non è imprenditore<br />

per i fini di cui all’art. 2710 cod. civ. (Cassazione, 14 gennaio 1999, n.<br />

352, in Fall. n. 12/1999, 1315).<br />

L’Istituto di credito che voglia, infatti, essere ammesso al passivo del fallimento<br />

presunto correntista deve dare, soprattutto nel giudizio di opposizione,<br />

che è giudizio a cognizione piena, piena prova del suo credito ai sensi<br />

dell’art. 2679 cod. civ. non potendosi giovare nei confronti del curatore,<br />

stante la sua posizione di terzo, degli effetti della approvazione tacita del<br />

conto ex art. 1832 cod. civ. (peraltro nella presente causa non è stata nemmeno<br />

provata la spedizione al correntista), validi solo fra le parti (Cassazione,<br />

9 maggio 2001, n. 6465, in Fall. 2002, 389; Tribunale Monza, 9 aprile<br />

2002, in Fall. 2003, 199; Tribunale Padova, 6 agosto 2003, in Giur. Mer.,<br />

2004, 922; Tribunale Roma, 24 luglio 2000, in Dir. e prat. Societaria<br />

2001, f. 4, 73).<br />

La domanda deve quindi essere rigettata per mancata prova del credito<br />

principale cui afferisce la garanzia prestata dalla fallita. A nulla rileva, sul

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!