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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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288<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

connotato d’aleatorietà, che travalica i confini del tipo (un problema analogo,<br />

del resto, s’è posto in merito alla possibilità di qualificare come «obbligazioni<br />

di società» quei prodotti finanziari, che non garantiscano il rimborso<br />

della sorte capitale).<br />

12.2. La soluzione accolta dalla novella. – A distanza di qualche anno<br />

dalla pubblicazione di quello scritto, continuo a ritenere che le preoccupazioni<br />

di carattere sistematico, allora manifestate, avessero un certo fondamento,<br />

soprattutto per quanto concerne la piena assimilazione del leasing<br />

ai rapporti creditizi ai fini della legge anti-usura. Com’è noto, infatti, questa<br />

legge prevede una serie d’automatismi (fondati su dei tassi di riferimento)<br />

per i prestiti in denaro, mentre utilizza parametri più elastici per<br />

altri tipi di operazioni; ed a me è sempre sembrato discutibile che si sia<br />

applicato alla locazione finanziaria il primo tipo di disciplina, senza tenere<br />

conto del fatto che il concedente assume delle alee, derivanti dalle possibili<br />

variazioni del valore di mercato del bene, per il quale è prevista l’opzione<br />

di vendita, mentre i tassi d’interessi sono influenzati solo dalle variazioni<br />

del prezzo del denaro.<br />

Come spesso accade, però, anche una «forzatura» del legislatore può<br />

produrre una stabile modifica ( 11 ) degli assetti contrattuali programmati<br />

dalle parti. Nel caso di specie, infatti, l’esigenza di non «sforare» itetti<br />

di rendimento individuati dalle norme sull’usura, ha fatto acquistare alla<br />

componente finanziaria un ruolo d’assoluta preminenza nella struttura<br />

del contratto.<br />

In tale contesto, non può meravigliare se la riforma delle procedure<br />

concorsuali ha fatto un ulteriore passo in avanti nella stessa direzione, eliminando<br />

– almeno ai fini del trattamento da riservare al rapporto in sede<br />

fallimentare – gli ultimi ostacoli, che ancora si frapponevano all’inquadramento<br />

del leasing tra i contratti di credito. La novella, infatti, al comma<br />

2 dell’art. 72-quater ha imposto al concedente di versare alla curatela, in caso<br />

di scioglimento del contratto, «l’eventuale differenza tra la maggiore somma<br />

ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene... rispetto al credito<br />

residuo in linea capitale»; e nel comma 3 ha aggiunto che «Il concedente ha<br />

diritto a insinuarsi nello stato passivo per la differenza tra il credito vantato<br />

alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene».<br />

Dal combinato disposto delle due norme, sembra emergere la seguente<br />

disciplina: a) innanzi tutto, il concedente non può appropriarsi dell’intero<br />

valore residuo del bene, che gli è stato restituito, ma deve rimborsare alla<br />

( 11 ) Basti pensi alle ripercussioni prodotte da certe norme fiscali su molti istituti del diritto<br />

privato.

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