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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 327<br />

Concessi i termini di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. il G.I., ritenuta<br />

la non rilevanza della questione di legittimità costituzionale; assunte le<br />

prove il G.I. invitava le parti a precisare le loro conclusioni.<br />

Precisate le conclusioni come sopra riportate le causa perveniva alla decisione<br />

del collegio previa assegnazione dei termini per comparse e per memorie<br />

conclusionali.<br />

Motivi della decisione. – I. In via assolutamente preliminare la difesa<br />

della banca solleva eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 98 legge<br />

fallim. in relazione agli artt. 3, 24, 25, 111 Cost.; la questione è assai nota<br />

e svariate volte il giudice costituzionale ne è stato investito, sia prima che<br />

dopo la entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 111 Cost., senza<br />

mai pervenire ad una decisione di accoglimento e quindi ad una declaratoria<br />

di incostituzionalità.<br />

Apparendo sufficiente il richiamo a quanto già affermato dal G.I. in ordinanza<br />

resa in corso di causa e l’ampio excursus delle decisioni svolto dalla<br />

difesa del fallimento, si ribadisce che concorrono a fare ritenere manifestamente<br />

infondata la questione sia la natura sommaria della cognizione del<br />

giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo, che la mera efficacia<br />

endofallimentare della decisione del giudice delegato, essendo solo la<br />

sentenza che decise sulla opposizione idonea a formare giudicato.<br />

La questione sollevata non pare quindi fondata.<br />

II. Sempre in via preliminare appare opportuno chiarire che, nel giudizio<br />

di opposizione allo stato passivo, l’onere della prova grava per intero sul<br />

creditore che chiede di essere ammesso al passivo del fallimento: ciò si giustifica<br />

per la natura di ordinario giudizio di cognizione dell’opposizione allo<br />

stato passivo, nell’ambito del quale l’opponente assume la veste di attore (e<br />

deve fornire ex novo la prova piena del suo credito) ed il curatore quella di<br />

convenuto, e il tribunale deve riesaminare l’intero rapporto da cui trae origine<br />

il credito insinuato.<br />

Nell’ambito del giudizio di opposizione il giudice conosce dell’intero<br />

rapporto allegato dal creditore a sostegno della sua originaria domanda,<br />

senza che sia in alcun modo vincolante la motivazione del provvedimento<br />

di rigetto del G.D.: nonostante abbia la natura di impugnazione la opposizione<br />

in commento è atta solo a determinare il passaggio da una fase a cognizione<br />

sommaria – necessaria –, ad una fase di cognizione piena – eventuale<br />

– avente ad oggetto la medesima pretesa azionata con la insinuazione<br />

al passivo (Cassazione, 8 novembre 1997, n. 11026; Corte Costituzionale 9<br />

marzo 2002, n. 75).<br />

Poiché si tratta di una impugnazione a devolutività piena, essa «dà luogo<br />

a una integrale rinnovazione del giudizio, quali che siano le ragioni del<br />

gravame», essendo i giudici della opposizione «comunque investiti della cognizione<br />

sulla intera pretesa creditoria fatta valere con la domanda di insinuazione»<br />

(Cassazione, 24 luglio 2003, n. 11456, in Fall. 2004, 1308).

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