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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 305<br />

espresso dubbi quando la loro esistenza era stata sempre sostenuta dai reclami<br />

e ammessa dalla reclamata.<br />

In punto di rito, eccepiva l’inammissibilità del rimedio cautelare richiesto<br />

in quanto giudizio arbitrale non avrebbe potuto mai concludersi con<br />

una statuizione diretta ad intestare e far consegnare le azioni S.E.P. ad Edizione<br />

Holding s.p.a. sia perché non ricorreva alcuna controversia in relazione<br />

alla proprietà (i resistenti non avevano concluso alcun accordo diretto<br />

trasferire le loro partecipazioni) sia perché, anche ammessa l’efficacia reale<br />

della prelazione, si doveva escludere che la violazione della stessa potesse<br />

dar luogo al riscatto dei soci pretermessi o potesse trovare rimedio nell’utilizzazione<br />

dell’art. 2932 cod. civ. per ottenere effetti analoghi.<br />

Quanto al periculum, ne predicavano l’inesistenza proprio secondo la<br />

prospettazione che dava controparte. Stante il carattere reale della clausola<br />

di prelazione ed essendo il negozio asseritamente concluso nella sua vigenza,<br />

si sarebbe potuta azionare la nullità e/o l’inefficacia, indipendentemente<br />

dalla rimozione della clausola dallo statuto.<br />

Infine i reclamanti evidenziavano che in data 29 novembre 2005 si era<br />

svolta l’assemblea della S.E.P. s.p.a., avente ad oggetto la modifica statutaria<br />

diretta a sopprimere la contestata clausola di prelazione, modifica che,<br />

non avendo raggiunto il voto favorevole della maggioranza, non era stata<br />

approvata. Ne conseguiva che, caduta la delibera, veniva a cessare il periculum<br />

sul quale il provvedimento di sequestro si fondava.<br />

Nel reclamo depositato da Simod s.p.a., questa faceva propria, in buona<br />

sostanza, le difese degli altri reclamanti.<br />

In punto fumus, precisava che l’accertamento dell’avvenuta violazione<br />

del diritto di prelazione, e dunque diritto ad essere riconosciuto destinatario<br />

della relativa denuntiatio, poteva avvenire solo mediante valutazione ex<br />

post, da eseguirsi al realizzarsi dell’effettivo trasferimento delle azioni oggetto<br />

della prelazione. Era, infatti, in quel momento che il diritto di prelazione<br />

poteva dirsi violato, pur se l’evento poteva teoricamente essere retroattivamente<br />

ricondotto alla data di eventuale contratto preliminare o di accordo<br />

consimile.<br />

Quanto alla condizione, il fatto che l’evento fututo e incerto dipendesse<br />

dalla volontà delle parti non ne mutava certo la natura del momento che,<br />

pure in presenza di una penale, i venditori si sarebbero potuti rendere inadempienti.<br />

Quanto al periculum in mora, lamentava il grave pregiudizio che si era<br />

recato ai soci privandoli del loro diritto di voto e della possibilità di modificare<br />

lo statuto facendo presente che, per evitare un diritto presunto, si era<br />

leso un diritto reale.<br />

Quanto all’oggetto del sequestro (riguardante tutte le azioni S.E.P. di<br />

proprietà dei resistenti), affermava che la misura cautelare avrebbe dovuto<br />

essere concessa limitatamente al numero azioni su cui Edizione Holding

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