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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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376<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Sgombrato il campo dal primo termine della questione, occorre, adesso<br />

vagliare quella che è l’attività svolta in concreto dalla società al fine di verificare<br />

se, a prescindere dalle previsioni statutarie, l’attività imprenditoriale<br />

concretamente posta in essere dalla società, per l’uso di tecniche peculiari o<br />

per particolari modalità di organizzazione della produzione, abbia assunto<br />

natura industriale o commerciale.<br />

A tale fine occorre dare sommariamente atto delle risultanze della<br />

istruttoria svolta e, in particolare, delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante<br />

della società Michelangelo Scutellà (il quale, giova chiarire, riveste<br />

tuttora la carica di amministratore e legale rappresentante della società, sebbene<br />

in regime di prorogatio, fino alla nomina di un nuovo amministratore,<br />

atteso che le dimissioni costituiscono una causa di cessazione dalla carica ad<br />

efficacia differita).<br />

L’Agricola Lamezia, dispone di 29 ettari di terreno e produce fiori di<br />

crisantemo su 42.000 mq. interamente investiti a serre (i restanti 24 ettari<br />

di terreno sono sostanzialmente incolti). Le piante vengono riprodotte<br />

per talee asportate dalle piante madri, derivanti da selezionate talee ibridate<br />

restrittiva, ed allora prevalente, per cui si richiedeva un legame esclusivo tra l’attività agricola<br />

ed il fondo sul quale veniva svolta l’attività stessa ( 5 ). Quest’ultima poteva connotarsi come<br />

principale (coltivazione, silvicoltura o allevamento), ovvero connessa soggettivamente (nel<br />

senso che doveva esservi identità tra la persona che esercitava l’attività agricola principale<br />

e quella connessa) od oggettivamente (prodotti ottenuti dalle attività agricole essenziali) ( 6 ).<br />

La nuova disposizione, pur conservando da un punto di vista meramente strutturale<br />

l’impianto del testo previgente, che distingueva tra attività principali e connesse, amplia queste<br />

ultime categorie in modo tale che la teoria restrittiva è oggi assolutamente incompatibile<br />

con la nozione di imprenditore agricolo.<br />

Al comma 1 dell’art. 2135 cod. civ. si legge che è imprenditore agricolo chi esercita l’attività<br />

di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali nonché attività a<br />

queste connesse.<br />

Il legislatore ha sostituito la parola ‘bestiame’, presente nella previgente formulazione del<br />

citato articolo, con ‘animali’, neutralizzando in tal modo le aspre polemiche che per sessant’anni<br />

si erano sviluppate intorno alla vecchia norma ( 7 ).<br />

Tradizionalmente, infatti, la nozione di ‘bestiame’ èstata sempre limitata alle sole forme<br />

( 5 ) Si veda a riguardo, Tribunale di Treviso, 14 aprile 1997, Agricoltura, inRep. For. It., 1998, 63.<br />

( 6 ) Cassazione, civ. Sez. I, 23 ottobre 1998, n. 10527, in Mass. Giur. It., 1998; Cassazione, civ. Sez. I, 23<br />

luglio 1997, n. 6911, in Mass. Giur. It., 1997.<br />

( 7 ) Tra i contributi più autorevoli si segnalano: Alessi, L’Impresa agricola, Artt. 2135-2140, inIl Codice<br />

Civile Commentario, 1990, 99; Masi, Allevamento del bestiame e allevamento zootecnico nella sistematica dell’attività<br />

d’impresa, inGiur. It., I, 1976, 1846; Bione, Allevamento del bestiame, fondo, impresa agricola, inRiv. Dir.<br />

Civ., I, 1968, 537; Pavone La Rosa, Le attività connesse all’agricoltura ed il criterio di normalità, inAnnali del<br />

seminario giuridico dell’Università di Catania, III, 1949, 342.

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