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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 477<br />

Capo IX<br />

Modifiche al titolo II, capo VIII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

Art. 108.<br />

Modifiche all’articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) al comma 1, numero 1), le parole: «nei termini stabiliti» sono sostituite dalle seguenti:<br />

«nel termine stabilito»;<br />

b) al comma 1, numero 2), le parole: «il compenso del curatore e le spese di procedura»<br />

sono sostituite dalle seguenti: «tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione»;<br />

c) al comma 1, il numero 4) è sostituito dal seguente:<br />

«4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di<br />

soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di<br />

procedura. Tale circostanza può essere, accertata con la relazione o con i successivi rapporti<br />

riepilogativi di cui all’articolo 33.»;<br />

d) dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:<br />

«Ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro<br />

delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società determina anche la<br />

chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell’articolo 147, salvo che nei confronti del<br />

socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.».<br />

Nota all’art. 108:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 118 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 118 (Casi di chiusura). – Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di<br />

concordato, la procedura di fallimento si chiude:<br />

1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte<br />

domande di ammissione al passivo;<br />

2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni<br />

ai creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo<br />

estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;<br />

3) quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo;<br />

4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di<br />

soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di<br />

procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti<br />

riepilogativi di cui all’art. 33;<br />

Ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle<br />

imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società determina anche la chiusura<br />

della procedura estesa ai soci ai sensi dell’art. 147, salvo che nei confronti del socio non<br />

sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.».<br />

Art. 109.<br />

Modifiche all’articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il comma 2 è sostituito dai<br />

seguenti:<br />

«Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell’articolo 118, comma 1, n. 4),<br />

prima dell’approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato<br />

dei creditori ed il fallito.<br />

Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a<br />

norma dell’articolo 26.

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