19.05.2013 Views

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

490<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.<br />

I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione<br />

al passivo del fallimento della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata<br />

previsti dall’articolo 2447-quinquies, commi 3 e 4, del codice civile.<br />

Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti<br />

dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può agire in responsabilità<br />

contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società ai sensi dell’articolo<br />

146.».<br />

Art. 140.<br />

Abrogazione degli articoli 157, 158 e 159 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. Gli articoli 157, 158 e 159 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono abrogati.<br />

Nota all’art. 140:<br />

Gli articoli 157, 158 e 159 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abrogati dal<br />

presente decreto recavano:<br />

«Art. 157 Accertamento del passivo».<br />

«Art. 158 Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili».<br />

«Art. 159 Concordato».<br />

Capo XIII<br />

Modifiche al titolo III, capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

Art. 141.<br />

Sostituzione dell’articolo 164 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 164 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 164 (Decreti del giudice delegato). – I decreti del giudice delegato sono soggetti a<br />

reclamo a norma dell’articolo 26.».<br />

Art. 142.<br />

Sostituzione dell’articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 166 (Pubblicitàdel decreto). – Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, mediante<br />

affissione all’albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all’ufficio<br />

del registro delle imprese. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o<br />

più giornali, da esso indicati.<br />

Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica<br />

la disposizione dell’articolo 88, comma 2.».<br />

Capo XIV<br />

Modifiche al titolo III, capo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

Art. 143.<br />

Modifiche all’articolo 167 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 167 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) al comma 1, le parole: «e la direzione del giudice delegato» sono soppresse;<br />

b) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:<br />

«Con il decreto previsto dall’articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire<br />

un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione di cui al comma 2.».

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!