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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 295<br />

che quello finanziario, in definitiva, è anch’esso un «servizio», e che, pertanto,<br />

il legislatore si sarebbe limitato a richiamare una norma, che avrebbe potuto<br />

essere applicata anche senza un esplicito rinvio.<br />

Come s’è giàdetto, questa tesi viene smentita dalla specifica funzione della<br />

norma richiamata (la già citata lettera a, dell’art. 67), nonché dal rilievo che<br />

l’esenzione concerne i pagamenti ricevuti nei termini d’uso, con esclusione,<br />

quindi, di quelli riferibili a prestazioni creditizie o a debiti arretrati.<br />

Ma, anche a voler prescindere da queste considerazioni; ed anche a voler<br />

dare per buono che la prestazione finanziaria sia a tutti gli effetti un «servizio»<br />

(come sembrerebbe indicare il gergo bancario), non si può dimenticare<br />

che i canoni del leasing – al pari delle rate per l’ammortamento di un<br />

mutuo – incorporano tanto una quota interessi quanto una quota capitale:<br />

con la conseguenza che solo la prima parte (la quota interessi) potrebbe essere<br />

imputata alla remunerazione di una prestazione dell’intermediario;<br />

mentre la seconda (la quota capitale) si riferisce alla restituzione della somma<br />

presa in prestito e, quindi, ad un debito che non ha nulla a che vedere<br />

con quelli elencati dal comma 3 del più volte citato art. 67 ( 13 ).<br />

12.6. I limiti dell’esenzione. – L’aver dimostrato (o almeno così m’illudo)<br />

che la norma contenuta nella lettera a) del comma 3 dell’art. 67, in assenza di<br />

un esplicito richiamo, non avrebbe potuto essere applicata al rapporto di leasing,<br />

non porta a ritenere che il richiamo stesso sia privo d’effetti.<br />

Il legislatore non compie annotazioni «per memoria»; non si limita a ricordare<br />

all’interprete l’applicabilità di questa o quella disposizione; ma –<br />

quando detta una norma – impone una certa soluzione. E l’interprete, dal<br />

canto suo, non può che prenderne atto, modificando (se necessario) le proprie<br />

categorie concettuali.<br />

Ciò posto, però, èaltrettanto ovvio che, tra le varie soluzioni possibili, si<br />

deve scegliere quella meno dirompente per il sistema. Chi è chiamato ad<br />

applicare le norme non può arrivare alla conclusione che il legislatore abbia<br />

parlato invano: ma, tra tutte le prospettabili letture del testo normativo, deve<br />

preferire quella che contrasta di meno con le disposizioni virtualmente<br />

confliggenti, perché, in caso contrario, finirebbe col disattendere altri precetti<br />

di legge, che muovono in direzione opposta.<br />

Partendo da tali premesse, la soluzione mi sembra a portata di mano: il<br />

pagamento del canone di una locazione finanziaria va esentato dalla revocatoria,<br />

ma solo quando è stato compiuto alla scadenza, o in una data prossima<br />

alla scadenza; non possono essere esentati, invece, i pagamenti di canoni<br />

( 13 ) Per la distinzione tra rapporto di sostituzione e rapporto di godimento (che risale, in<br />

Italia, alla ben nota opera del Simonetto) mi permetto di rinviare, anche per la bibliografia,<br />

allo scritto citato alla nota precedente.

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