19.05.2013 Views

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

276<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Col secondo motivo, deducendo vizi di motivazione, il ricorrente<br />

censura la sentenza impugnata rilevando che avrebbe errato il giudice d’appello<br />

nell’affermare che non risultava provato che le cariche sociali rivestite<br />

presso la società del gruppo esulavano dalle mansioni dovute in forza dell’incarico<br />

dirigenziale ricoperto, senza considerare che per le suddette atti-<br />

Si è, quindi, rilevato che ove il creditore proponga non solo una domanda di accertamento<br />

del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna del debitore concordatario all’immediato<br />

ed integrale soddisfacimento di esso, alla legittimazione passiva dell’imprenditore ceduto<br />

(ammesso al concordato) si affianca quella del liquidatore, quale contraddittore necessario,<br />

in considerazione della interferenza negativa della domanda medesima sulle posizioni<br />

degli altri creditori, nonché sulle operazioni di liquidazione e gli adempimenti connessi ( 6 ).<br />

Per completezza espositiva, infine, non può trascurarsi l’esistenza di un indirizzo giurisprudenziale,<br />

senza dubbio minoritario, che ha riconosciuto la legittimazione esclusiva del liquidatore<br />

ad esercitare tutte le azioni patrimoniali relative ai beni ceduti ed a resistervi in considerazione<br />

del fatto che la chiusura del procedimento concorsuale segna, per l’imprenditore<br />

ammesso al concordato con cessione dei beni, la definitiva perdita di tutti i suoi diritti sui<br />

beni ceduti e, conseguentemente, comporta la sua carenza di legittimazione ad agire ed a contraddire<br />

in giudizio per la tutela di essi ( 7 ).<br />

( 6 ) In tal senso, Cassazione, 29 settembre 1993, n. 9758, in Dir. fall., 1994, II, 226; Cassazione, 15 gennaio<br />

1997, n. 363, in Dir. fall., 1997, II, 915; Cassazione, 29 aprile 1999, n. 4301, in Fallimento, 2000, 718; Cassazione,<br />

26 luglio 2001, n. 10250, in Foro it., 2002, I, 1857, con nota di Tarzia, Accertamento dei crediti nel concordato<br />

preventivo con cessione dei beni e legittimazione passiva. Queste pronunce apportano un contributo significativo<br />

al percorso interpretativo seguito dalla giurisprudenza di legittimità per definire i limiti della legittimazione processuale<br />

del liquidatore, giacché in esse è stata espressa, più di recente, un’adesione particolarmente compiuta ai<br />

principi affermati dalle Sezioni Unite. Infatti, in Cassazione, 29 settembre 1993, n. 9758, cit., viene riconosciuta la<br />

legittimazione passiva, accanto al debitore, anche al liquidatore giudiziale, qualora il creditore agisca chiedendo<br />

non solo il riconoscimento del proprio diritto di credito, ma anche l’immediato adempimento di esso – vale a dire<br />

faccia valere un credito in prededuzione – in considerazione della idoneità della relativa domanda ad influire sulle<br />

operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato. Un consenso ancora più completo al principio enunciato in<br />

Cassazione, 28 maggio 1987, n. 4779, cit., si rinviene in Cassazione, 29 aprile 1999, n. 4301, cit.: in essa si assiste<br />

perlaprimavolta–aldilàdella fattispecie in cui l’avevano espresso le Sezioni Unite – all’affermazione di un<br />

litisconsorzio necessario fra il debitore concordatario ed il liquidatore giudiziale, qualora il creditore proponga<br />

non solo un’azione di accertamento, ma anche di condanna o comunque idonea ad influire sulle operazioni di<br />

liquidazione e sulla distribuzione del ricavato. Questo indirizzo, infine, trova espressione in Cassazione, 26 luglio<br />

2001, n. 10250, cit., la quale, riprendendo tale motivazione, perviene alle stesse conclusioni.<br />

( 7 ) Cfr. Cassazione, 18 dicembre 1991, n. 13626, in Fallimento, 1992, 470; un’applicazione del principio<br />

affermato si ha anche in Cassazione, 12 gennaio 1999, n. 226, in Fallimento, 1999, 1211, con nota di Rago, Concordato<br />

preventivo: due questioni in tema di legittimazione passiva, che, affronta l’esame della fattispecie, relativa<br />

ad un ricorso per revocazione avverso una sentenza emessa in un giudizio concernente la riscossione di crediti<br />

compresi nel patrimonio ceduto, riconoscendo, in tal caso, la sopravvivenza della legittimazione passiva del liquidatore,<br />

ancorché tale impugnazione sia stata proposta dopo la chiusura delle operazioni concordatarie e, quindi,<br />

dopo la completa esecuzione del concordato. La giurisprudenza di merito, già in passato, aveva espresso i suoi<br />

timori ed il suo dissenso rispetto all’opinione quasi unanime in giurisprudenza di escludere la presenza del liquidatore<br />

dai giudizi per la verifica dei crediti . V. ad es., in particolare, Tribunale Milano, 10 luglio 1987, in Fallimento,<br />

1988, 247, con nota di Tarzia, Accertamento dei crediti nel concordato con cessione dei beni e legittimazione<br />

processuale.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!