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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 279<br />

congrue garanzie) per uscire dalla crisi di liquidità e dare una sistemazione<br />

globale all’indebitamento pregresso.<br />

Da qui l’attuale formulazione della norma, che si è spinta a prevedere<br />

un’esenzione onnicomprensiva riferita a tutti «gli atti, i pagamenti e le garanzie<br />

concesse su beni del debitore ... in esecuzione di un piano ... che appaia<br />

idoneo a consentire ... il riequilibrio della situazione finanziaria» dell’impresa.<br />

8.4. Autorevoli voci si sono levate contro questa forma d’immunità, che<br />

è stata considerata troppo ampia, soprattutto in considerazione del fatto<br />

che il piano, asseverato dall’esperto, non viene in alcun modo pubblicizzato,<br />

con la conseguenza di poter ledere l’affidamento riposto dai terzi sull’effettiva<br />

consistenza del patrimonio responsabile per i debiti dell’impresa: i creditori,<br />

che non abbiano partecipato al tentativo di risanamento, potrebbero<br />

ignorare, infatti, che una serie d’ipoteche, di pagamenti e di atti di liquidazione<br />

è sottratta all’azione revocatoria.<br />

Potrei limitarmi ad osservare che la critica – come tutte quelle de lege<br />

lata – può avere, ormai, come unico effetto, quello di richiamare l’interprete<br />

ad una maggiore attenzione nell’applicare una norma, ritenuta pericolosa.<br />

Forse, però, è il caso di dedicarvi qualche ulteriore riflessione:<br />

a) innanzi tutto, non mi sembra così strano il fatto che il legislatore non<br />

abbia previsto alcuna pubblicità per il piano di riequilibrio dell’esposizione<br />

debitoria dell’impresa: queste cose riescono meglio, se sono tenute al riparo<br />

da occhi indiscreti; e, del resto, se il piano, nonostante l’asseverazione dell’esperto,<br />

fosse assolutamente irragionevole o velleitario, verrebbe fulminato<br />

dalla successiva valutazione del giudice, volta ad accertare se sussistono i<br />

presupposti per l’esenzione;<br />

b) in secondo luogo, si deve considerare che qui non ci troviamo in presenza<br />

di una vero e proprio privilegio, perché, se il piano era davvero prospetticamente<br />

in grado d’eliminare l’insolvenza, mancherebbe addirittura il<br />

presupposto soggettivo dell’impugnativa; la norma, quindi, in un certo senso<br />

si limita a raccomandare una particolare cautela nella valutazione degli<br />

atti de quibus, perché il giudice non dovrà limitarsi a constatare che, se il<br />

debitore è fallito, l’intervento finanziario doveva reputarsi insufficiente;<br />

ma dovrà valutare, sulla scorta della relazione dell’esperto, se – ex ante –<br />

fosse ragionevole prevedere un esito positivo del tentativo di risanamento,<br />

nel senso che il suo naufragio dovrebbe essere imputato ad eventi sopravvenuti,<br />

o a circostanze ignorate da coloro che hanno partecipato al piano;<br />

c) su queste basi, si può cercare di capire, infine, quali sono i soggetti<br />

che possono godere dell’esenzione. Al riguardo, infatti, potrebbero essere<br />

prospettate le più disparate soluzioni, e cioè che sono esentati: i) tutti coloro<br />

che hanno partecipato all’accordo sulla base del quale è stato formulato<br />

il piano di riequilibrio; ii) tra i predetti soggetti, solo coloro che hanno as-

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