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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 257<br />

sarebbe destinato a restarne fuori, qualora le obbligazioni contratte per l’acquisto<br />

non venissero adempiute: solo così, infatti, si spiega come mai il pagamento<br />

delle ultime rate del prezzo di una compravendita con riserva di<br />

proprietà (o il pagamento dei canoni e del corrispettivo per l’esercizio del<br />

diritto d’opzione in un rapporto di leasing) non venga sottoposto a revoca,<br />

qualora l’atto solutorio abbia consentito d’acquisire alla massa un bene, dal<br />

quale si può ricavare, mettendolo all’asta, una maggiore somma di denaro.<br />

Qualche cosa di simile si verifica nelle prestazioni mano contro mano (ed<br />

in tutte le altre fattispecie ad esse equiparate), anche se è ovvio che qui si parla<br />

di «garanzia» in senso assolutamente atecnico, e cioè al solo fine di spiegare il<br />

fondamento dell’esenzione prevista dalla legge: non può sfuggire, infatti, che il<br />

fornitore, sebbene si accontenti d’essere pagato nei termini d’uso, ha comunque<br />

in mano una leva molto efficace per ottenere l’adempimento, giacché,<br />

qualora le sue pretese non venissero soddisfatte, potrebbe interrompere – come<br />

ora la legge l’incoraggia a farlo – l’erogazione dei suoi servigi.<br />

Nella dinamica dei rapporti d’impresa, pertanto, anche tali crediti possono<br />

essere considerati alla stessa stregua di quelli «garantiti».<br />

5.5. Le considerazioni che precedono consentono di chiarire alcuni<br />

punti controversi.<br />

Innanzi tutto, se l’archetipo concettuale della previsione normativa, di<br />

cui stiamo parlando, deve essere individuato nel pagamento mano contro<br />

mano, non v’è motivo di ritenere che la tutela dell’accipiens resti preclusa,<br />

qualora il pagamento sia stato effettuato addirittura prima dello scadere del<br />

termine d’uso.<br />

Certo: la fretta con la quale il fornitore s’è mosso, per ottenere l’adempimento<br />

della sua pretesa, fa sospettare che conoscesse lo stato di dissesto,<br />

in cui versava il debitore; e si può anche temere che sia stata effettuata qualche<br />

pressione per ottenere il pagamento immediato, senza attendere i tempi<br />

tecnici normalmente necessari per la «lavorazione» della fattura.<br />

Tuttavia, se è vero che la tutela si fonda sulla contestualità, o quasi-contestualità<br />

dello scambio tra prestazione e controprestazione, la conoscenza<br />

dello stato d’insolvenza e la fermezza, con la quale il fornitore ha chiesto<br />

l’immediato soddisfacimento della pretesa, non contraddicono le ragioni<br />

per le quali è stata concessa l’esenzione, a meno che non si sia voluto conseguire<br />

un vantaggio ingiusto: ma, allora, la faccenda è ben diversa e ci si<br />

avvicina all’aera della rescissione o dell’usura.<br />

In altre parole, l’espressione «nei termini d’uso», usata dal legislatore, va<br />

letta come se dicesse «entro i termini d’uso»: in modo da valorizzare il rapporto<br />

di prossimità cronologica tra le due prestazioni, non il puntuale rispetto<br />

delle prassi amministrative dell’impresa.<br />

5.6. In secondo luogo, è evidente che «l’uso», di cui parla la norma,

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