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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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520<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Art. 81<br />

Legge fallim.<br />

La novella dell’articolo in commento in conformità di quanto dettato nei criteri di delega<br />

prevede che la facoltà del creditore di subentrare nel contratto di appalto si esercita previa<br />

autorizzazione non più del giudice delegato, ma, del comitato dei creditori che, in precedenza,<br />

esprimeva un parere non vincolante ed è questo un ulteriore punto qualificante del nuovo<br />

assetto dei rapporti tra gli organi della procedura.<br />

Viene altresì congruamente ampliato il termine per il curatore per subentrare nel rapporto.<br />

Nel caso di fallimento dell’appaltatore regolato dal comma 2, è fatta salva la facoltà del<br />

committente, per l’innanzi vietata, di consentire la presecuzione del rapporto anche nei casi in<br />

cui la considerazione della qualità soggettiva dell’appaltatore era stata motivo determinante<br />

del contratto. In caso contrario, il rapporto si scioglie.<br />

Viene riproposta, per il resto, la disciplina attuale.<br />

Art. 83-bis<br />

Legge fallim.<br />

Nell’articolo in esame, viene inserita ex novo la disciplina degli effetti del fallimento in<br />

materia di clausola arbitrale. È previsto in particolare che il procedimento arbitrale già pendente<br />

non possa essere proseguito allorquando il contratto contenente la clausola arbitrale<br />

viene sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione IV. Ciò al fine di evitare che<br />

il giudizio arbitrale sopravviva al regolamento di interessi convenzionali travolto dal fallimento<br />

e che era destinato a risolvere.<br />

Il Capo quinto contiene le modifiche del capo IV del Titolo II della legge fallim. e, segnatamente,<br />

degli articoli da 84 a 90.<br />

Il capo in argomento disciplina la custodia e l’amministrazione delle attività fallimentari.<br />

Tenuto conto dell’evoluzione normativa europea e, in particolare, delle più recenti leggi<br />

in materia di insolvenza entrate in vigore in Spagna e Germania, nonché del criterio di delega<br />

che consente una nuova allocazione dei poteri e delle competenze degli organi della<br />

procedura fallimentare, è emersa l’esigenza di contemplare nuove norme dirette a regolare<br />

il quomodo della acquisizione dei beni all’attivo da destinare al soddisfacimento dei creditori.<br />

Art. 84<br />

Legge fallim.<br />

Si è così mantenuta l’obbligatorietà del procedimento di apposizione dei sigilli, demandando<br />

al curatore il compito di provvedervi secondo le norme stabilite dal codice di rito ovvero<br />

avvalendosi dell’assistenza di notaio.<br />

Viene altresì previsto al fine di rendere più celeri ed agevoli le operazioni, che il curatore<br />

possa richiedere l’assistenza della forza pubblica e che qualora le cose e i beni del fallito si<br />

trovino in luoghi diversi e non sia agevole l’immediato completamento delle operazioni medesime,<br />

l’apposizione dei sigilli possa essere delegata dal curatore ad uno o più coadiutori<br />

designati dal giudice delegato.<br />

Art. 70<br />

Decreto legislativo<br />

Per ragioni di coordinamento sistematico con le nuove disposizioni recate dall’articolo<br />

84, l’articolo 85 della legge fallim. viene espressamente abrogato.

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