19.05.2013 Views

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

384<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

I due istituti, di rinuncia e di rimessione del debito, vanno distinti.<br />

Si ha remissione del debito quando il creditore comunichi al debitore la<br />

propria dichiarazione di esonerarlo dal suo debito.<br />

La remissione del debito è negozio unilaterale recettizio. La dichiarazione<br />

acquista efficacia solo mediante comunicazione al debitore interessato;<br />

essa è subordinata risolutivamente, nell’effetto liberatorio, alla dichiarazione<br />

del debitore di non volerne profittare.<br />

La rinuncia è negozio unilaterale non recettizio. Essa comporta l’abbandono<br />

della titolarità di un rapporto; il suo effetto immediato, e negoziale, è<br />

– soltanto – l’estinzione del rapporto medesimo. La rinuncia non può dipendere,<br />

né può essere efficacemente impedita dalla volontà di un terzo,<br />

sia pure il debitore: il debitore ha diritto, perché può avere interesse, di<br />

L’estensore, dopo aver distinto gli istituti della rinuncia al credito e della remissione del<br />

debito ed aver inquadrato, sul piano giuridico, la fattispecie sottoposta al suo esame nell’ambito<br />

del primo, ha valutato quale incidenza avessero gli effetti riflessi e mediati della rinuncia<br />

sulla natura dell’atto.<br />

Occorre, pertanto, prendere le mosse dall’operata distinzione, al fine di valutarne la fondatezza<br />

e la rilevanza in sede di esercizio dell’azione revocatoria fallimentare (recte, dell’azione<br />

finalizzata alla declaratoria di inefficacia ai sensi dell’art. 64 legge fallim.).<br />

In termini generali e di primo approccio al problema, possono condividersi le definizioni<br />

indicate dall’organo giudicante secondo cui, mentre la rinuncia al credito rappresenta un negozio<br />

unilaterale non recettizio il cui effetto (che si concreta nella dismissione della titolarità<br />

del diritto) non trascende la sfera del creditore, la remissione del debito è un negozio unilaterale<br />

recettizio il cui effetto (identificabile nella liberazione del debitore dalla posizione giuridica<br />

passiva) è destinato ad operare direttamente nella sfera giuridica del remissario. Al riguardo,<br />

rileva il principio generale del nostro diritto privato che legittima in generale i negozi<br />

unilaterali aventi effetto sulla sfera giuridica altrui, quando l’effetto è insuscettibile di pregiudizio<br />

personale o patrimoniale.<br />

Una delle conseguenze inevitabili della enunciata distinzione è rappresentata dal fatto<br />

che la remissione acquista efficacia solo mediante comunicazione al debitore interessato ed<br />

è subordinata risolutivamente, nell’effetto liberatorio, alla dichiarazione di quest’ultimo di<br />

non volerne profittare (ex art. 1236 cod. civ.). Di contro, la rinuncia cd. abdicativa non<br />

può essere efficacemente impedita dalla volontà del debitore il quale, pertanto, non può impedire<br />

che il creditore rinunci al proprio credito.<br />

L’ulteriore passaggio logico evidenziato nella sentenza del Tribunale partenopeo è quello<br />

secondo cui l’unico effetto diretto ed immediato della rinuncia sarebbe rappresentato, nel caso<br />

di specie, dall’estinzione del debito che la controllante-capogruppo, di poi fallita, aveva nei<br />

confronti della società controllata.<br />

Orbene, almeno quest’ultima considerazione va sottoposta a vaglio critico, non potendo<br />

condividersi nei suoi assunti teorici.<br />

Com’è noto la remissione è il negozio unilaterale mediante il quale il creditore rinunzia<br />

gratuitamente al proprio diritto di credito. La dichiarazione del creditore di rimettere il debito<br />

ha carattere recettizio in quanto, per produrre l’estinzione dell’obbligazione, deve essere<br />

comunicata al debitore. Quest’ultimo può rifiutare la remissione del debito, ma ha l’onere di<br />

comunicare il rifiuto entro un congruo termine.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!