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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 365<br />

vere più del cento per cento del credito ammesso al passivo). Inoltre, affinché<br />

ilcram down si possa concretizzare, è indispensabile che l’organo giudiziario<br />

effettui il «best interest creditor test», valutando che i creditori dissenzienti<br />

non ottengano meno di quanto sarebbe loro spettato in caso di<br />

liquidazione del patrimonio dell’insolvente. Tale stima imprescindibile risponde<br />

alla filosofia ispiratrice di tutta la procedura di reorganization. La<br />

sostituzione della volontà della Corte all’accordo ed alla soluzione negoziata<br />

tra le parti è possibile, solo se è dimostrata la convenienza della soluzione<br />

imposta rispetto ad un’altra alternativa realizzabile.<br />

La legge italiana del ’99 prevede, invece, che il programma redatto dal<br />

commissario straordinario debba ricevere, entro trenta giorni dalla presentazione,<br />

l’autorizzazione all’esecuzione da parte del Ministero delle Attività<br />

Produttive. In caso di mancata pronuncia dell’organo amministrativo, entro<br />

il termine ulteriore di novanta giorni, l’atto si ritiene approvato. Nell’eventualità<br />

in cui l’atto contenga il ricorso a finanziamenti pubblici o ad altre<br />

forme di agevolazioni, soggette all’autorizzazione della Commissione, l’organo<br />

comunitario è chiamato a pronunciarsi entro centoventi giorni. Se entro<br />

tale termine non si pronuncia il documento deve ritenersi rigettato.<br />

Un altro organo, la cui partecipazione al Chapter Eleven risulta essere<br />

decisiva, è ilCreditor’s Committee, ossia il comitato dei creditori, costituito<br />

generalmente dai titolari dei sette crediti maggiori tra tutti i chirografari<br />

( 22 ). Tra le funzioni svolte dal comitato, le più significative sono quelle<br />

di investigazione sull’operato del debitore (il Creditor’s Committee può proporre<br />

la sostituzione dell’imprenditore con un trustee) e la possibilità di<br />

proporre un piano di riorganizzazione, in caso di mancata approvazione<br />

di quello del debtor. Tale organo rappresenta la controparte del debitore,<br />

l’organismo in grado di controbilanciare i poteri dell’insolvente e la parte,<br />

in quanto rappresentativa di coloro che saranno chiamati ad approvare il<br />

programma, con cui contrattare il plan proposto ( 23 ). Il comitato di sorveglianza,<br />

nell’amministrazione straordinaria, svolge, invece, una funzione di<br />

minore rilevanza. Ad esso è assegnato il potere di ispezionare i documenti<br />

e chiedere in ogni momento chiarimenti all’imprenditore od al commissario;<br />

può proporre la revoca del commissario, svolgendo una funzione propulsiva;<br />

i suoi interventi sono, però, prevalentemente di carattere consultivo,<br />

dal momento che emette pronunce obbligatorie, ma non vincolanti ( 24 ).<br />

6. Finalità. – La fase seguente all’omologazione del piano è quella della<br />

( 22 ) Ved. C.J. Tabb, op. cit., pag. 784.<br />

( 23 ) Ved. L. G. Picone, op. cit., pag. 47.<br />

( 24 ) Ved. A. Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallim., Padova, 2000, pag.<br />

1070.

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