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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 395<br />

ra di una fattispecie negoziale non si può che dedurre dagli effetti che ne<br />

definiscono il significato giuridico fondamentale.<br />

Anche il connotato di onerosità (o gratuità), che colora la causa del negozio,<br />

dev’essere individuato in base agli effetti diretti e non già a quelli ri-<br />

legge fallim. è speciale rispetto a quella prevista dall’art. 1180 cod. civ., su di essa prevalendo,<br />

in ossequio al principio generale lex speciali posterior derogat generali ( 18 ).<br />

D’altra parte, a ben vedere, le principali ipotesi di atti a titolo gratuito prospettate in giurisprudenza<br />

avvalorano indirettamente la tesi formulata.<br />

Le garanzie per debito proprio prestate dal soggetto di poi fallito devono essere considerate<br />

gratuite se concesse per debiti scaduti, in quanto è evidente la mancanza di qualsivoglia<br />

concreto vantaggio per il garante fallito.<br />

Anche la rinuncia ad un credito senza corrispettivo rientra senz’altro (con esclusione dei<br />

rapporti tra imprese appartenenti allo stesso gruppo, sul quale tema si tornerà successivamente)<br />

tra gli atti a titolo gratuito, con la sola precisazione che la rinuncia dell’erede all’eredità a<br />

favore dei coeredi non è inquadrabile negli schemi degli atti a titolo gratuito od oneroso: pertanto<br />

il vantaggio conseguito dai coeredi accettanti è effetto indiretto della rinunzia, derivante<br />

direttamente dalla legge in forza del diritto di accrescimento da essa riconosciuta; con la conseguenza<br />

che il curatore non potrà agire per la declaratoria d’inefficacia della rinunzia ai sensi<br />

dell’art. 64 legge fallim., ma dovrà impugnarla nelle forme e nei termini previsti dall’art. 524<br />

cod. civ., che prevede peraltro un’azione sostanzialmente analoga.<br />

Il patto di riservato dominio è nullo per difetto di causa, se stipulato dopo la vendita (in<br />

quanto medio tempore si sarebbe già realizzato l’effetto traslativo), ed a titolo oneroso (in<br />

quanto considerato dalle parti nel sinallagma contrattuale) se contestuale al contratto di vendita<br />

(fermo restando che, per risultare opponibile ai creditori, deve avere data certa anteriore<br />

al fallimento).<br />

La costituzione di un fondo patrimoniale costituisce un atto a titolo gratuito (perché sottrae<br />

dei beni alla garanzia dei creditori), a meno che la destinazione non rappresenti l’adempimento<br />

da parte del coniuge (o dei coniugi) costituente (i) dell’obbligo di contribuire ai bisogni<br />

di famiglia.<br />

Parimenti, nessun dubbio può essere formulato in ordine all’inquadramento tra gli atti<br />

gratuiti della cessione di un credito senza corrispettivo.<br />

Il problema in realtà si pone unicamente per i rapporti trilaterali, quali la prestazione di<br />

una garanzia per un debito altrui e ed il pagamento di un debito alieno. Mentre con riferimento<br />

alla prima ipotesi il criterio risolutivo viene indicato dallo stesso legislatore (pur ricordando<br />

che differente è la natura dell’azione prevista dall’art. 64 legge fallim. e di quella disciplinata<br />

dall’art. 2901 cod. civ.), in relazione alla seconda fattispecie la soluzione maggiormente<br />

condivisibile appare quella enunciata in precedenza.<br />

4. La rilevanza dell’interesse di gruppo ai fini della qualificazione di un atto. - I cd. vantaggi<br />

compensativi. – La sentenza in esame pone, infine, la delicata questione della rilevanza degli<br />

( 18 ) Tenuto conto che, per un imprevedibile gioco di sovrapposizioni, mentre il libro quarto del cod. civ. è<br />

entrato in vigore il 21 aprile del 1942, la legge fallim., in virtù degli artt. 73, comma 3, Cost. e 10, comma 1, delle<br />

disposizioni sulle leggi in generali, è entrata in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,<br />

avvenuta in data 6 aprile 1942.

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