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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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APPUNTI SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA<br />

DELLA LEGGE <strong>FALLIMENTARE</strong> E SULLE RIFORME ATTUATE (*)<br />

1. Il difficile iter della riforma del diritto delle procedure concorsuali è<br />

approdato ad un passaggio intermedio: una modificazione immediata di poche<br />

norme, una legge delega per il disegno complessivo. ( 1 )<br />

Devo preliminarmente ricordare come le insufficienze addebitate alla<br />

legge fallim. presentano caratteri molto diversi; talune, infatti, possono essere<br />

considerate proprie del fallimento, altre riguardano istituti diversi dal<br />

fallimento, ma che su questo incidono; pare opportuno farne una schematizzazione:<br />

cause esterne, riforme strutturali, riforme indotte da orientamenti<br />

della giurisprudenza.<br />

Iniziando dalle cause esterne, innanzi tutto, vi è il tema della «lungaggine»,<br />

cioè della eccessiva durata della procedura e quindi della lunga (insopportabile)<br />

attesa per i creditori. Ebbene, questo tema in larga misura investe<br />

solo indirettamente le norme fallimentari. Infatti, la legge fallim. (dopo<br />

una prima fase sommaria o di carattere amministrativo) dà ampio spazio<br />

alla tutela del diritto soggettivo: da ciò l’inserimento nella procedura concorsuale<br />

della parentesi del processo civile e del processo tributario. Quindi,<br />

i tempi di durata della procedura concorsuale sono da addebitare, in larga<br />

misura, ai tempi del processo.<br />

Devo, altresì, aggiungere, che va in qualche modo corretto l’equazione,<br />

durata della procedura fallimentare quale tempo per il soddisfacimento dei<br />

creditori. Infatti, molto spesso, almeno per l’80-90% l’attivo viene ripartito<br />

in tempi ragionevoli (almeno utilizzando i parametri del processo di esecuzione),<br />

mentre solo una ridotta parte residuale deve attendere la chiusura<br />

della procedura per la ripartizione finale.<br />

Le riforme strutturali, invece, quali quelle relative al carattere sanzionatorio<br />

della procedura per il fallito, la centralità della figura del giudice delegato<br />

a fronte della marginalità della posizione del comitato dei creditori, la<br />

(*) Intervento al Convegno «Quale futuro per la grande riforma della legge fallimentare»,<br />

Napoli, 23 giugno 2005. L’intervento riguarda il d.l. 35/2005 e non tiene conto, ovviamente,<br />

delle ulteriori modifiche di cui al d.lgs. n. 5/2006.

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