19.05.2013 Views

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Parte II - Giurisprudenza 319<br />

Premesso questo, correttamente i reclamanti affermano che l’abolizione<br />

della clausola statutaria è evento indifferente in quanto l’inefficacia del negozio,<br />

essendo lo stesso stato concluso nella vigenza della stessa, può essere<br />

ancora azionata. Dimenticano, tuttavia, che, una volta tolta la clausola, la<br />

vicenda traslativa viene portata a definitivo compimento per cui ad Edizione<br />

Holding s.p.a. non rimarrebbe altro che il risarcimento del danno, dovendosi<br />

escludere, come sopra si è fatto, la possibilità di riscatto. Per contro,<br />

nel caso di specie, Edizione Holding s.p.a., come già detto, si è attivata<br />

giudizialmente in un momento in cui, secondo la ricostruzione sopra effettuata,<br />

si è violata la clausola statutaria, ma le azioni sono ancora intestate ai<br />

venditori e la prelazione può essere esercitata, con l’ottenimento del risultato<br />

sperato e cioè l’acquisto delle stesse.<br />

Dal che, evidentemente, deriva l’opportunità di cristallizzare la situazione<br />

in attesa dell’esito del giudizio di merito.<br />

Un’ultima osservazione va fatta in relazione al numero di azioni sequestrate.<br />

Il provvedimento reclamato va confermato anche sul punto in quanto<br />

il collegio ritiene che i soci pretermessi vantino una legittima aspettativa<br />

di poter esercitare il diritto di opzione su tutte le azioni messe in vendita.<br />

Ogni limitazione dell’oggetto della misura cautelare si rivelerebbe incongrua<br />

e contrasterebbe con quell’opportunità di cristallizzare la situazione<br />

in attesa della decisione definitiva che si è appena richiamata in punto periculum.<br />

P.Q.M., rigetta i reclami proposti e conferma l’ordinanza impugnata;<br />

spese al definitivo.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!